Consumatori Veneto

Il portale d'informazione e dei servizi per la tutela dei Consumatori e degli Utenti del Veneto

Regolamento UE 41/2009

Regolamento Europeo n° 41/2009 del 20/01/2009 sulla composizione e l’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. Il Regolamento UE n° 41/2009 del 20 gennaio 2009, destinato ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2012, stabilisce norme comuni relative alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. La norma risponde alla due esigenze. Per un verso, adottando regole uniformi per tutta l’Unione Europea si vuole facilitare la circolazione dei prodotti tra i vari Stati membri. Per altro verso, preso atto che l’industria alimentare ha elaborato una gamma di prodotti presentatati come “senza glutine” o con termini equivalenti e che tuttavia le differenze tra le disposizioni nazionali riguardo alle condizioni per l’uso di tali designazioni dei prodotti non garantiscono lo stesso elevato livello di protezione per i consumatori, a fini di chiarezza, e per evitare di confondere i consumatori con diversi tipi di designazioni dei prodotti a livello nazionale, il regolamento disciplina sul piano comunitario le condizioni per l’utilizzo dei termini relativi all’assenza di glutine o al suo basso contenuto.

In particolare il regolamento stabilisce che il contenuto di glutine dei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, non deve superare 100 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al consumatore finale. Per tali prodotti l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti devono riportare la menzione “con contenuto di glutine molto basso”. La menzione “senza glutine” è ammessa, invece, solo se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al consumatore finale.

Le menzioni “con contenuto di glutine molto basso” o “senza glutine” devono essere indicate accanto alla denominazione di vendita del prodotto.

Norme particolari sono poi previste per la produzione, la preparazione e la lavorazione dell’avena contenuta nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine al fine di evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.

Ulteriori norme particolari sono previste per i prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine e consistenti di ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale, l’orzo, l’avena o le loro varietà crociate, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non devono avere un contenuto di glutine superiore a 20 mg/kg nei prodotti alimentari come venduti al consumatore finale. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di detti prodotti deve contenere la menzione “senza glutine”.

UNIONCAMERE DEL VENETO

Parco Scientifico Tecnologico - Edificio Lybra - Ingresso Vega 1
Via delle Industrie 19/d 30175 Marghera (VE)
tel. 041 0999311 fax 041 0999303