Il Codice del Consumo vieta le pratiche commerciali ingannevoli, al fine di tutelare la libertà di autodeterminazione del consumatore e quindi di prevenire l’influenza negativa di informazioni mendaci o potenzialmente decettive.
Devono considerarsi pratiche ingannevoli, in generale:
a) le attività commerciali che determinano o possono astrattamente determinare il consumatore medio ad effettuare una scelta d’acquisto che altrimenti non avrebbe preso, e
- consistono nel dare informazioni non veritiere, o
- sono formulate in modo tale da indurre lo stesso consumatore in errore in ordine ad alcune specifiche caratteristiche del prodotto (la sua natura, funzione o composizione, i diritti connessi al contratto, ecc.)
b) quelle pratiche commerciali che, in concreto, siano tali da determinare il consumatore ad una scelta di consumo ed includano attività di confusione con marchi o segni distintivi di altri professionisti, ovvero il riferimento a codici di condotta asseritamente adottati ma non rispettati;
c) l’omissione, l’occultamento o la distorsione di informazioni
- rilevanti per una consapevole scelta di consumo (es. inerenti le caratteristiche del prodotto, l’identità del professionista, il prezzo finale, il diritto di recesso, ecc.), e
- che, se fornite, avrebbero indotto o avrebbero potuto indurre il consumatore ad operare una diversa scelta commerciale.
Più in particolare, sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti iniziative commerciali:
- offrire in vendita un prodotto ad un dato prezzo:
I. nella consapevolezza di non poter garantire la vendita di ragionevoli quantità di prodotto in rapporto all’entità della pubblicità, o
II. rifiutando poi di mostrare l’articolo ai consumatori, di accettarne ordinativi o di garantire tempi di consegna ragionevoli, o
III. esibendo poi un esemplare difettoso al fine di vendere un prodotto diverso;
- forzare i consumatori ad una scelta immediata e non ragionata, dichiarando falsamente che il prodotto è disponibile a determinate condizioni solo per un periodo di tempo limitato;
- presentare come lecita la vendita di un prodotto vietato;
- presentare come concessione del professionista diritti invece riconosciuti ai consumatori dalla legge;
- organizzare sistemi di promozione “piramidali”, nei quali si promette al consumatore un beneficio derivante non dalla vendita o dal consumo di prodotto, ma dall’induzione di altri consumatori ad accedere al sistema;
- affermare falsamente che l’attività del professionista è prossima al trasloco o alla cessazione;
- dichiarare che i prodotti facilitano la vincita in giochi aleatori, o consentono la guarigione da malattie o disfunzioni;
- presentare promozioni o concorsi a premi senza poi attribuire i premi stessi o premi analoghi a quelli promessi;
- presentare come gratuito un prodotto per il cui ritiro il consumatore deve invece sostenere dei costi, anche semplicemente per rispondere all’offerta del professionista;
- inviare in uno con del materiale pubblicitario qualsivoglia richiesta di pagamento che possa indurre il consumatore a ritenere di aver acquistato il prodotto;
- presentarsi quale consumatore pur essendo un professionista nell’esercizio della propria attività.
È bene evidenziare che non viene attribuito rilevo alcuno all’atteggiamento psicologico del professionista (non importa che esso voglia o meno ingannare il consumatore), né all’effettiva realizzazione dell’inganno; quel che conta è l’idoneità dell’azione, di per sé, a risultare ingannevole: ciò è sufficiente per determinare l’illegittimità dell’azione e l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 27 del Codice del Consumo.
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