Il Codice del Consumo vieta altresì le pratiche commerciali cosiddette aggressive, ovvero le condotte dei professionisti che limitino la libertà di scelta del consumatore essendo tali da indurlo anche solo potenzialmente ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, e ciò mediante molestie o coercizione, ivi compreso il ricorso alla forza fisica o l’indebito condizionamento. Un indebito condizionamento di una decisione commerciale si ha allorché il professionista, che gode di una posizione di superiorità quantomeno cognitiva nei confronti dei consumatori, la sfrutta al fine di esercitare su questi ultimi pressioni di qualsivoglia genere, limitandone la capacità di prendere decisioni consapevoli in ordine all’acquisto di un prodotto, alle modalità d’acquisto, o all’esercizio di un diritto derivante dal rapporto di consumo.
L’aggressività di una pratica commerciale deve essere valutata in concreto, tenendone presente le caratteristiche (es. la natura e la persistenza) ed il contesto di tempo e luogo in cui è posta in essere.
Il Codice del Consumo prevede quali elementi rivelatori “aggressività” della pratica:
a. il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
b. lo sfruttamento da parte del professionista di eventi tragici o circostanze di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione commerciale;
c. qualsiasi ostacolo che il professionista opponga al consumatore nell’esercizio di diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
d. qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Sono in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a. far credere al consumatore di non poter uscire dai locali commerciali prima di aver concluso il contratto;
b. effettuare visite presso l’abitazione del consumatore in ipotesi non espressamente consentite dalla legge, ignorando la contraria volontà espressa dal consumatore;
c. effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, salvo ipotesi consentite dalla legge;
d. laddove il consumatore formuli una richiesta risarcitorie ad un’assicurazione in virtù di una polizza sottoscritta, imporgli di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere il consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali;
e. includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f. pretendere che un consumatore paghi, restituisca o custodisca prodotti che non ha richiesto ma che gli sono stati ugualmente forniti dal produttore;
g. informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
h. lasciare intendere falsamente al consumatore di poter vincere un premio compiendo una determinata azione, oppure subordinare il reclamo del premio al versamento di denaro o al sostenimento di costi.
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