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Tutela e sanzioni

A fronte di una violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette, è possibile accedere ad una tutela di tipo amministrativo (da parte della Pubblica amministrazione) e giurisdizionale (con intervento della magistratura).

1. Tutela amministrativa.

La competenza è attribuita in via esclusiva alla Autorità garante della concorrenza e del mercato (detta Antitrust), la quale può attivarsi d’ufficio ma anche su istanza dei consumatori (come singoli o tramite le associazioni che li rappresentano).

Il procedimento avanti all’Autorità si svolge secondo un regolamento dalla stessa adottato (con delibera n. 17589 del 15.11.2007).

L’Autorità ha poteri istruttori ed investigativi (di ricerca di documenti e prove) in ordine all’accertamento della violazione, e a tal fine può avvalersi anche dell’ausilio della Guardia di finanza.

Gli ampi poteri d’indagine ed ispezione riconosciuti all’Autorità sono rafforzati da sanzioni amministrative per chi non collabora (da euro 2.000 a 20.000), e per chi fornisce informazioni non veritiere (da euro 4.000 a 40.000).

Nel corso dell’istruttoria, se sussistono ragioni d’urgenza, l’Autorità può adottare il provvedimento della sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette.

All’esito dell’istruttoria, se accerta la violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette, l’Autorità può:

- vietare la diffusione della pratica commerciale (se non già portata a conoscenza del pubblico),

- inibire la continuazione della pratica commerciale,

- disporre una sanzione amministrativa pecuniaria da un importo minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000, non inferiore ad euro 50.000 se la pratica concerne prodotti pericolosi per la salute o la sicurezza dei consumatori o è comunque idonea a minacciare la sicurezza dei minori,

- adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti della pratica scorretta,

- disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati.

In caso di inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o inibitori dell’Autorità, sono previste ulteriori sanzioni amministrative, che vanno dal pagamento di un importo da 10.000 a 150.000 euro sino alla sospensione dell’attività d’impresa per un periodo massimo di 30 giorni.

I provvedimenti dell’autorità sono pubblicati nel sito internet http://www.agcm.it/

2. Tutela giurisdizionale

Contro i provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è esperibile unicamente ricorso avanti al Giudice amministrativo (T.A.R.). Resta peraltro ferma la competenza del Giudice ordinario (nelle sezioni specializzate) in materia di concorrenza sleale tra imprese, di pubblicità comparativa, nonché per le violazioni del diritto d’autore e di proprietà industriale (marchi e brevetti).

I consumatori possono inoltre adire la giurisdizione ordinaria ogni qualvolta abbiano a lamentare la lesione di un proprio diritto ed a chiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti, anche esperendo le azioni civilistiche (che il Codice del Consumo fa espressamente salve) di nullità, annullamento e risoluzione, o di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale.

Al Tribunale ordinario va infine proposta l’azione risarcitoria collettiva di cui all’art. 140bis del Codice del Consumo.

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