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Controllo e sicurezza

In materia di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato è previsto sia affidato ai Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché alle altre amministrazioni pubbliche competenti per materia, lo svolgimento di attività di controllo sulla sicurezza dei prodotti e di reazione di fronte al rischio per la sicurezza della salute e dell’incolumità dei consumatori.

Tali attività si sostanziano in poteri ispettivi e compiti successivi all’accertata pericolosità di un prodotto, con la distinzione tra prodotto pericoloso non ancora immesso sul mercato e bene che si trovi già nel possesso del singolo consumatore.

Sono poi previsti controlli preventivi, che le preposte Autorità possono svolgere seguendo diverse modalità, ossia 1) effettuando appropriate verifiche sui prodotti, anche nell’ipotesi in cui siano già stati posti sul mercato, per accertare le caratteristiche di sicurezza degli stessi all’atto del loro utilizzo, per mezzo, se necessario, di ispezioni nei luoghi in cui i prodotti in questione sono prodotti, confezionati e conservati, 2) chiedendo alle parti interessate di fornire ogni tipo di informazione ritenuta utile e necessaria, 3) prelevando campioni di prodotti per analizzarli, al fine di verificare la loro sicurezza.            

Le Autorità, inoltre, possono prendere i provvedimenti ritenuti più opportuni a seconda delle necessità, ovvero predisponendo interventi mirati a seconda che si tratti del caso di un prodotto che possa diventare pericoloso in particolari condizioni, di un prodotto che sia pericoloso, ma non sia ancora stato posto in commercio, di un prodotto che sia pericoloso e sia già stato posto in commercio e di un prodotto che costituisca per la sicurezza del consumatore un grave rischio, che richieda un intervento di urgenza da parte dell’Autorità.

Le misure sono indirizzate a determinati soggetti: il produttore, il distributore ossia colui che immette il prodotto per primo sul mercato, qualsiasi altro detentore del prodotto. Per la prima volta tutti coloro che sono intervenuti, a vario titolo, nella filiera commerciale sono identificati quali soggetti responsabili.

Tra i soggetti indicati a svolgere le attività di controllo sulla sicurezza dei prodotti e di reazione di fronte al rischio per la sicurezza della salute e dell’incolumità dei consumatori vengono ricomprese anche le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Le Camere di Commercio nell’ambito della tutela della fede pubblica – pianificando e coordinando a tale proposito, anche tramite l’Ufficio Vigilanza sui Prodotti, ogni aspetto connesso all’esigenza di un saldo equilibrio tra necessità del consumatore e bisogni delle imprese, hanno la funzione di promuovere e controllare la correttezza dei rapporti commerciali, in relazione all’aspetto quantitativo delle transazioni, così da rendere trasparenti le operazioni di scambio e promuovere l’autocontrollo del mercato.

Le autorità di controllo, in un’ottica di sorveglianza del mercato, devono procedere alla costituzione, all’aggiornamento periodico ed all’esecuzione di programmi di sorveglianza per ogni settore di intervento per tipologie di prodotti e rischi, anche attuando il monitoraggio dell’attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati. Inoltre tali autorità devono svolgere attività di gestione dei reclami proposti dai consumatori e dagli altri soggetti interessati, in ordine alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e vigilanza.

Non deve quindi essere sottovalutato il riconoscimento attribuito al ruolo del consumatore, un ruolo più forte rispetto al passato, in quanto viene espressamente previsto il diritto dei consumatori di fare reclamo contro i provvedimenti attinenti alla sicurezza dei prodotti ed alla relativa attività di controllo. Il fatto che il consumatore abbia la possibilità di intervenire, con la presentazione di reclami, concretizza il principio di sussidiarietà, quale possibilità per il cittadino di cooperare con le istituzioni, ovvero quale rapporto tra i singoli cittadini e le istituzioni per il conseguimento del bene comune e degli interessi generali.

Provvedimenti motivati ed eventuali modifiche e revoche di provvedimenti assunti in precedenza devono essere notificati alla Commissione Europea da parte del Ministero dello sviluppo economico, distinguendo tra provvedimenti assunti in presenza di gravi rischi, la cui notifica segue le procedure del sistema RAPEX (acronimo di Rapid Exchange about safety product), e provvedimenti riguardanti un rischio limitato al territorio nazionale, la cui notifica viene effettuata se il provvedimento contenga informazioni rilevanti, utili e di interesse per gli altri Stati membri.

 

Questo sistema di comunicazione funge così da garanzia coordinata e duratura tra gli Stati dell’Unione. Le singole amministrazioni competenti, ed altresì gli uffici giudiziari, sono tenuti a comunicare tempestivamente i provvedimenti definitivi e provvisori adottati al Ministero dello sviluppo economico, che procederà con la notifica alla Commissione europea. In seguito il Ministero dello sviluppo economico riferirà alle singole amministrazioni competenti le decisioni prese dalla Commissione europea in materia di rischi gravi per la salute e la sicurezza dei consumatori negli Stati membri, le quali necessitino di procedere con l’attuazione di adeguati provvedimenti. Le decisioni della Commissione europea sono indirizzate non ai singoli produttori o distributori, ma direttamente agli Stati membri, che hanno il compito di procedere all’attuazione delle stesse.

Sono previste violazioni e relative sanzioni, anche di tipo pecuniario, per i fatti commessi costituenti reato, facendo distinzione tra le ipotesi in cui sia il solo produttore oppure siano produttore e distributore insieme a commettere un reato.

Sono stabilite pene diverse a seconda della gravità e pericolosità del fatto:

- Il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immettere sul mercato un prodotto pericoloso è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

- Il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107 del Codice del Consumo (Decreto legislativo n. 206/05), di apporre sul prodotto adeguate, chiare e comprensibili avvertenze, è punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

- Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività delle amministrazioni di verifica delle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, anche con il prelevamento di campioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

- Il produttore ed il distributore che violino le disposizioni di cui all’articolo 104 del codice sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

Sono infine previste direttive verticali ovvero quei provvedimenti di settore che riguardano e disciplinano specifiche categorie di prodotti o servizi e disposizioni generali che regolamentano i controlli cui sono preposte varie Autorità, per permettere a quest’ultime di coordinarsi nell’effettuare tali verifiche.

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