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La garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo

Il principio secondo cui il venditore deve consegnare al compratore beni esenti da vizi e conformi a quanto stabilito nel contratto è sempre stato presente nell’ordinamento.

Secondo il Codice Civile, infatti, il compratore che riceve un bene viziato, o carente delle qualità promesse o comunque essenziali, deve:

  • denunciare il vizio al venditore, entro il termine massimo di otto giorni dalla scoperta dello stesso;
  • esercitare l’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo entro il termine massimo di un anno dalla consegna del bene.

Maggiori tutele, tuttavia, sono previste dal Codice del Consumo nel caso in cui il compratore sia un consumatore (ovvero una persona fisica che agisce per scopi diversi dalla sua eventuale attività imprenditoriale) ed il contratto abbia ad oggetto l’acquisto di beni di consumo (ovvero qualsiasi bene mobile anche da assemblare, tranne i beni oggetto di vendita forzata o giudiziaria nonché l’elettricità, l’acqua ed il gas non confezionati).

In tal caso il codice stabilisce che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita laddove la conformità è presunta se: 1- i beni sono idonei all’uso tipico cui sono destinati; 2- corrispondono alla descrizione fatta dal venditore ed alle qualità che egli ne ha presentato; 3- hanno qualità e prestazioni normali per un bene dello stesso tipo, o comunque quelle che il consumatore può aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte al riguardo dal venditore e dal produttore, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; 4- sono idonei all’uso particolare che il consumatore voleva farne e di cui ha informato il venditore.

Il difetto di conformità è escluso se il consumatore lo conosceva o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o, ancora, se deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data ed il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione oppure ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

In generale il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta e senza spese, di riparare il bene o di sostituirlo, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro: riparazioni e sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (quest’ultima solo in caso di difetti di conformità di entità non lieve) ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;

c)la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

In tali casi, nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene fatto dal consumatore.

Rispetto al codice civile, nella vendita dei beni di consumo il Codice del Consumo prevede termini più lunghi a favore del consumatore che deve:

  • denunciare il vizio al venditore, entro il termine massimo di due mesi dalla scoperta;
  • esercitare l’azione diretta a far valere i relativi diritti entro il termine massimo di 26 mesi dalla consegna del bene.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

La legge stabilisce che è nullo ogni patto volto ad escludere o limitare i diritti del consumatore prima della denuncia al venditore del difetto di conformità.

Queste regole si applicano anche alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa; nel caso di beni usati, tuttavia, le parti possono limitare la durata della responsabilità del venditore ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno dalla consegna del bene (in mancanza di limitazione anche nella vendita di beni usati il venditore sarà responsabile per i vizi manifestatisi entro 2 anni dalla consegna).

Nel caso di un difetto di conformità imputabile al produttore o ad un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, il venditore che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, ha diritto di regresso per ottenere la reintegrazione di quanto prestato, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

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