Consumatori Veneto

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Accesso alla giustizia

La parte V del Codice del Consumo, ad esclusione dell’art. 141, è riservata alla materia riguardante le associazioni rappresentative delle istanze dei consumatori. In tema la L. 30.7.1998, n. 281, all’art. 4, ha istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un importante evento per l’ordinamento italiano.

L’istituzione del Consiglio ha determinato un nuovo sistema, all’interno del quale gli interessi dei consumatori hanno la possibilità di esprimersi in maniera organica, essere visibili ed essere considerati nell’ambito dei processi decisionali che li coinvolgano.

Il Consiglio è costituito dai rappresentanti delle associazioni e degli utenti inseriti nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo e da un rappresentante indicato dalla Conferenza unificata, istituita ex art. 8 del D. Lgs. 28.8.1977, n. 281, ed è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, così da accrescerne prestigio e peso istituzionale.

Il Consiglio ha la funzione di garantire una posizione di parità tra produttori e consumatori (questi ultimi in qualità di utenti titolari di diritti a garanzia dei quali la legge ha previsto una rappresentanza di valenza istituzionale) ed alle sue riunioni partecipano i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori ed i rappresentanti di enti ed organismi esercitanti funzioni di regolamentazione o normazione del mercato, quali le autorità amministrative indipendenti dei diversi settori e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Tutti i compiti del Consiglio fanno riferimento alla funzione complessiva di promozione del miglioramento delle condizioni generali del consumatore – utente, e di conseguenza della sua posizione sul mercato, così facendo del Consiglio non solo un prezioso ausiliario tecnico-informativo in campo normativo, ma anche il centro di propulsione e promozione di una unitaria politica di protezione dei consumatori nel nostro ordinamento.

Consumatori ed utenti si riuniscono in apposite associazioni di rilevanza pubblicistica e destinate a collaborare in modo continuativo con il potere pubblico, allo scopo di concretizzare i propri scopi. La protezione degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti rappresenta un fenomeno nuovo, che troverebbe fondamento nell’art 2 della Costituzione ed affermazione per mezzo dell’attività propulsiva delle associazioni rappresentative. Pertanto risulta essere di fondamentale importanza il ruolo delle organizzazioni di consumatori, la loro iniziativa e capacità di aggregazione, perché la tutela di consumatori ed utenti si espliciterebbe non solo nel tentativo di salvaguardare diritti, ma anche nella trasformazione di interessi superindividuali in interessi collettivi, meritevoli così di protezione da parte dell’ordinamento in quanto divenuti posizioni giuridiche soggettive.

Gli organismi in oggetto sono iscritti in un apposito elenco, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico secondo l’art. 137, comma 1°, del Codice del Consumo.

L’iscrizione legittima le associazioni rappresentative a livello nazionale che possiedano determinati requisiti, cui la medesima iscrizione risulterebbe subordinata, ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, quando ci sia la violazione di tali interessi, in quanto titolari di un diritto soggettivo, perfetto all’atto della loro iscrizione nel menzionato elenco.

In ambito comunitario, gli Stati membri hanno ricevuto, tramite la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, mandato di predisporre uno strumento processuale tale da permettere alle associazioni rappresentative di consumatori ed utenti, ed altresì alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la salvaguardia dei diritti dei cittadini ed utenti in merito a lesioni da questi ultimi subite per l’applicazione di clausole vessatorie nei contratti da costoro stipulati.

Tale tutela dovrebbe attuarsi tramite la previsione di un’azione collettiva, finalizzata ad evitare l’utilizzo di clausole abusive da parte dei contraenti più forti, per rendere la disciplina a tutela del consumatore sempre più completa ed efficace.

In merito, l’azione inibitoria è stata dal legislatore considerata idonea all’ottenimento di una tutela preventiva, per conseguire una pronuncia di condanna piuttosto che un provvedimento provvisorio.

L’azione inibitoria – concepita dalla L. 30.7.1998, n. 281, come strumento generale di difesa delle posizioni giuridiche attribuite ai consumatori – si configurerebbe come la prima forma di tutela, generale ed ad ampio raggio, par salvaguardare gli interessi dei consumatori – utenti, nei confronti di comportamenti attuati da professionisti a loro danno, cui se ne affiancherebbero altre due.

Tali forme di tutela sarebbero l’adozione di misure idonee alla rimozioni di effetti dannosi causati da violazioni, imponendo al trasgressore di correggere o eliminare gli stessi, e la pubblicazione del provvedimento giudiziale, quale strumento di risarcimento del danno in forma specifica.

In merito un’importante innovazione risulta essere l’indicazione di quali siano gli organismi presso i quali esperire, prima di rivolgersi al giudice, il tentativo di conciliazione, di natura preventiva e non obbligatoria e la cui procedura dovrebbe trovare definizione nel termine di sessanta giorni.

Gli organismi sono le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e gli altri organismi di composizione extragiudiziale delle controversie riguardanti beni di consumo, così come indicati dall’art. 141 del Codice del Consumo; dell’attività svolta durante la fase di conciliazione viene redatto processo verbale di conciliazione, da depositare per l’omologazione presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui sia avvenuto il procedimento di conciliazione. Ad esempio, per le procedure conciliative in materia di telecomunicazioni vi è l’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dal comma 11 dell’art. 1 della L. 31.7.1997, n. 249, per gli utenti che intendano agire giudizialmente nei confronti di un organismo di telecomunicazione.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, tramite la Camera Arbitrale di Venezia, si occupa della gestione di procedure di conciliazione relative anche a controversie in materia telefonica, insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazione ed utenti.

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