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Credito al consumo: introduzione

Cos’è

Si definisce credito al consumo la concessione di credito ad un consumatore, sotto forma di dilazione di pagamento o di finanziamento o di altre analoghe facilitazioni, per un valore compreso tra i €155 ed i €30.987 compiute nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale; non rientrano nella categoria del credito al consumo i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione della proprietà di beni immobili ovvero al loro restauro.

Varie sono le tipologie di operazioni che rientrano in tale nozione:

- prestiti personali;

- aperture di credito (rotativo o revolving);

- cessione del quinto dello stipendio;

- contratti di leasing;

- finanziamenti rateali: rientrano in questa categoria sia il cosiddetto “finanziamento finalizzato” ovvero la concessione di un finanziamento, da restituire a rate, relativo all’acquisto di beni o servizi predeterminati; sia il cosiddetto “finanziamento personalizzato” ovvero concessione di un finanziamento, da restituire a rate, che il consumatore potrà utilizzare a propria discrezione.

Chi lo concede

Il credito al consumo può essere concesso solo dalle banche e dagli intermediari finanziari nonchè, limitatamente alle dilazioni di pagamento, dai commercianti.

Il contratto

Il contratto di credito al consumo deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, ed una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore.

Il contratto deve indicare obbligatoriamente:

- i nomi e le generalità delle parti;

- l’importo del prestito e le modalità di erogazione;

- il numero, l’importo e la scadenza delle rate di rimborso il tasso annuo effettivo globale (TAEG);

- importo e causale degli oneri esclusi dal TAEG;

- eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora;

- le eventuali garanzie richieste;

- eventuali assicurazioni richieste;

- modalità di recesso.

Le garanzie per il consumatore

Il consumatore ha diritto a ricevere il contratto in forma scritta contenente le informazioni previste dalla legge tra cui, in particolare, l’indicazione del TAEG e degli altri costi ed oneri eventualmente previsti a suo carico. Al consumatore non può essere chiesta nè addebitata nessuna somma che non sia espressamente prevista nel contratto.

Se il finanziamento è finalizzato ad uno specifico contratto commerciale (per esempio l’acquisto di un elettrodomestico) ed il commerciante ne è a conoscenza (per esempio perché è stato lui a proporre al consumatore il finanziamento ed a istruire la pratica della relativa domanda), in caso di mancata concessione del finanziamento, il consumatore può eccepire l’inefficacia o la risoluzione del contratto commerciale (e quindi non è costretto ad acquistare comunque l’elettrodomestico pagandone il relativo prezzo ma può restituirlo al commerciante senza dover pagare il prezzo di acquisto).

In caso di difetti o di mancata consegna del bene da parte del commerciante, il consumatore è comunque tenuto a pagare le rate di rimborso del finanziamento alla banca o società finanziaria in quanto il contratto di finanziamento è un contratto autonomo rispetto a quello di acquisto dei beni. Tuttavia, il consumatore che ha anche inutilmente costituito in mora il commerciante ha diritto di agire per il risarcimento dei danni nei confronti del finanziatore se il finanziatore ha con il fornitore un rapporto di esclusiva della concessione del credito.

Il consumatore può estinguere anticipatamente il debito versando il capitale residuo, gli interessi maturati fino al momento dell’estinzione nonché un compenso nei limiti dell’1% del capitale residuo; alle stesse condizioni e il consumatore può recedere anticipatamente dal contratto.

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