La nozione di credito al consumo è posta dall’articolo 121 del testo unico bancario secondo cui essa ricomprende “La concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Si tratta, evidentemente, di una ampia categoria che comprende diverse tipologie di rapporto, dalla semplice dilazione di pagamento concessa direttamente dall’impresa al proprio cliente consumatore, alle finanziamento concesso al consumatore da un soggetto terzo per consentirgli di pagare immediatamente l’impresa e saldare poi successivamente il terzo finanziatore. Si noti che, mentre la concessione di credito al consumo sotto forma di dilazione di pagamento può essere operata da qualsiasi impresa (e il venditore stesso che concorda la rateazione del prezzo con il proprio cliente), la concessione di credito al consumo sotto forma di finanziamento del consumatore può essere operata solo dalle banche o dagli intermediari finanziari (quindi, se nell’operazione economica entra un terzo soggetto oltre al consumatore e all’impresa venditrice, il soggetto terzo deve appartenere necessariamente ad una di queste categorie).
La tutela del consumatore in materia di credito al consumo trova la sua principale espressione nel diritto del consumatore a conoscere anticipatamente ed in forma di facile comprensione il costo effettivo del finanziamento: a tal fine le direttive comunitarie 102-87 e 7-98 hanno previsto l’indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) che quantifica il costo percentuale annuo del credito concesso. Gli articoli 40 e 41 del Codice del Consumo garantiscono l’aggiornamento e l’adeguamento delle disposizioni nazionali relative al tasso annuo effettivo globale alla normativa europea.
L’articolo 42 del Codice del Consumo prevede che in caso di inadempimento dell’impresa il consumatore, dopo aver costituito in una mora il fornitore (ovvero dopo avergli intimato di adempiere alle proprie obbligazioni senza aver ottenuto l’adempimento dell’impresa) potrà agire anche nei confronti del finanziatore se sussiste un accordo di esclusiva tra l’impresa ed il finanziatore. Dunque, nel caso in cui l’impresa abbia concluso un accordo di esclusiva con una banca o un intermediario finanziario in caso di inadempimento dell’impresa il consumatore avrà diritto di agire per la restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni anche nei confronti del soggetto finanziatore (nonché di altri soggetti a cui il finanziatore abbia ceduto i propri diritti) : tale diritto potrà essere esercitato entro i limiti del credito concesso.
Tale norma è doppiamente importante. Per un verso, essa rafforza la posizione del consumatore nel caso in cui tra impresa e finanziatore esista un rapporto di esclusiva introducendo il principio secondo cui da tale rapporto di esclusiva discende una responsabilità diretta del finanziatore nei confronti del consumatore che si raggiunge alla normale responsabilità dell’impresa venditrice.
Per altro verso, tale norma implicitamente esclude che un siffatto automatismo operi in mancanza di un accordo di esclusiva: da tale esclusione la dottrina prevalente ricava il principio secondo cui l’operazione economica di credito al consumo non sarebbe unitaria da un punto di vista giuridico, cosicché dovrebbe escludersi l’esistenza di un collegamento contrattuale tra il contratto di acquisto stipulato tra consumatore e impresa ed il contratto di finanziamento stipulato tra consumatore e il finanziatore.
Al riguardo si precisa che la nozione di collegamento contrattuale è stata anche recentemente ribadita da:
Cassazione Civile, sezione 1°, 20.04.2007 n.9447 secondo cui “Si ha collegamento negoziale quando due o più contratti, ciascuno con propria autonoma causa, non siano inseriti in un unico negozio composto (misto o complesso), ma rimangano distinti, pur essendo interdipendenti, soggettivamente o funzionalmente, per il raggiungimento di un fine ulteriore, che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, per dar luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria diversa rilevanza causale”.
Ovviamente, la tesi che nega che in linea generale l’operazione economica del credito al consumo comporti un collegamento contrattuale tra acquisto e finanziamento esclude solo che un siffatto collegamento sia automaticamente presente in tutti i casi ed in tutte le operazioni di credito al consumo (cosicché, a differenza dei casi in cui sussiste un accordo di esclusiva tra finanziatore e impresa, in questo caso non opera alcuna presunzione di collegamento tra i due contratti); questo, tuttavia, non esclude che un siffatto collegamento possa esistere nel singolo caso concreto (in questi casi, pertanto, l’esistenza del collegamento non è presunta ma può essere dimostrata caso per caso).
Al riguardo si rileva che le clausole eventualmente inserite nei contratti volte ad escludere in via preventiva il collegamento contrattuale tra finanziamento e contratto commerciale sottostante vengono generalmente dichiarate vessatorie e, quindi, nulle.
Si vedano in proposito:
Tribunale Milano, 15 gennaio 2001 secondo cui “Risulta affetta da nullità la clausola che non consente al contraente di eccepire all’altra parte lo stesso venir meno del sinallagma contrattuale, anche se tale eccezione si solleva con riferimento ad un contratto collegato”.
Tribunale di Padova, 14 marzo 2008 secondo cui “La clausola che, dopo avere stabilito che il prezzo della merce può essere pagato in un’unica soluzione o a mezzo di un finanziamento, stabilisce che, in caso di mancato finanziamento di quest’ultimo, sia esclusa la risoluzione del contratto, si risolve, atteso il collegamento tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento, e dunque la natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, in una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni, in violazione dell’art.33 comma 2 lettera T”
CCIAA di Padova, Commissione Controllo Clausole Inique, nn. 66, 128 secondo cui “La clausola per cui “l’acquirente ha facoltà di optare anche al momento della consegna della merce per un pagamento rateale a mezzo finanziamento per il tramite di società finanziarie segnalate dalla ditta venditrice ed alle condizioni che verranno concordate con il funzionario della stessa… Nell’ipotesi in cui tale società o Istituto non ritenga di accettare la richiesta di finanziamento, la ditta venditrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto di vendita per fatto e colpa imputabile all’acquirente, chiedendo la restituzione del materiale a cura ed onere di quest’ultimo, ovvero insistere per la relativa esecuzione, e mettendo cambiali tratte a carico dell’acquirente per gli stessi importi, interessi e scadenze concordate. L’acquirente autorizza espressamente sin d’ora l’emissione di cambiali tratte a proprio carico, come sopra indicato”, è vessatoria ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera T del Codice del Consumo in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”.
Laddove venga dimostrata l’esistenza di un collegamento contrattuale si applicheranno le regole ordinarie in materia di contratti collegati, secondo cui le azioni e le eccezioni relative ad un contratto possono essere fatte valere anche nei confronti del contratto collegato.
Al riguardo si è pronunciata recentemente:
Cassazione Civile, sezione 1°, 5 giugno 2007 n.13164 secondo cui “Il collegamento negoziale, il quale costituisce espressione dell’autonomia contrattuale prevista dall’art. 1322 c.c., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull’altro…”.
In tal senso è esemplare quanto affermato da:
Cassazione civile, sez. III, 23 aprile 2001, n. 5966 secondo cui “Quando il mutuo di scopo risulti essere collegato ad un contratto di compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d’essere; in difetto del sinallagma della fattispecie complessiva risultante dal collegamento negoziale, la richiesta di restituzione non va proposta nei confronti del mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore”.
Tale ultima sentenza è particolarmente interessante perché affronta la questione delle conseguenze del collegamento negoziale tra finanziamento e contratto commerciale sottostante dal punto di vista delle conseguenze della risoluzione di quest’ultimo. In particolare la Corte, con una passaggio di assoluta chiarezza ha motivato che in seguito all’intervenuta risoluzione del contratto di compravendita (nella fattispecie l’acquisto di un veicolo) il mutuante (ovvero il soggetto che aveva erogato e il finanziamento) e legittimato a chiedere la restituzione della somma erogata non al mutuatario (l’acquirente del veicolo la somma è stata prestata) ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al finanziamento appare terzo, ma che del finanziamento è il beneficiario sostanziale. Afferma la corte che nell’ambito della funzione complessiva dei contratti collegati, essendo allo scopo del mutuo legato alla compravendita (in quanto la somma erogata al titolo di mutuo viene destinata al pagamento del prezzo del veicolo) venuta meno la compravendita anche il mutuo non ha più ragione d’essere. Il soggetto che beneficia della somma concessa il mutuo non ne il mutuatario (l’acquirente del veicolo) ma il venditore del veicolo che rispetto al mutuo e terzo. Il mutuatario, che impiega la somma secondo la destinazione prevista nel contratto, non ricava alcun vantaggio sostanziale perché non consegue la proprietà dell’oggetto per il cui pagamento e il mutuo gli viene concesso (la compra vendita del veicolo, infatti, è stata risolta). Venendo meno il sinallagma della fattispecie complessive risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceve la somma erogata a titolo di mutuo, deve sicuramente restituirla. La richiesta di restituzione da parte del mutuante che ha erogato il finanziamento non va dunque proposta nei confronti mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore (beneficiario).
Si tratta di una decisione molto importante in quanto affermando che, in caso di risoluzione del contratto commerciale sottostante, il soggetto che ha erogato il finanziamento deve rivolgersi esclusivamente al venditore per ottenere la restituzione della somma erogata, la corte ha di fatto escluso che il consumatore debba comunque pagare le rate del mutuo alla società finanziaria per chiederne poi la restituzione al venditore. La sentenza della corte, quindi, fornisce una interpretazione della fattispecie negoziale del credito al consumo che rafforza la tutela del consumatore.
Da ultimo si rileva che, ai sensi dell’art. 67 comma 6 del Codice del Consumo, nell’ambito dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso rispetto al contratto di acquisto, anche il contratto di finanziamento viene automaticamente risolto ai sensi di legge.
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