La materia degli investimenti è disciplinata da una normativa su più livelli costituita da norme dell’unione europea recepite a livello nazionale nel testo unico della finanza (decreto legislativo 58-1998) e da alcuni regolamenti adottati dalla Consob e dalla Banca d’Italia.
Tale complesso normativo è stato oggetto di numerose modifiche nel corso dell’ultimo decennio culminante con l’adozione della direttiva MIFID a livello europeo e con il suo recepimento in ambito italiano nel corso dell’anno 2007.
La protezione dell’investitore è uno degli obiettivi principali di tale normativa.
Preliminarmente occorre distinguere tra i diversi servizi offerti dagli intermediari all’investitore: questi vanno dalla “mera ricezione e trasmissione di ordini” (ovvero il cliente passa l’ordine all’intermediario che si limita a riceverlo ed eseguirlo, senza offrire alcuna consulenza e senza effettuare alcuna valutazione circa la bontà dell’operazione), fino alla “gestione personalizzata di portafoglio” (laddove l’intermediario è tenuto a fornire una consulenza finanziaria, investire al meglio il patrimonio del cliente nel rispetto delle sue indicazioni ed istruzioni razionalizzando le scelte).
Tra questi due estremi, in cui l’attività (e la responsabilità) dell’intermediario sono rispettivamente minima (per la mera ricezione e trasmissione) e massima (per la gestione), si collocano altre tipologie di servizio: riconducibili essenzialmente a due categorie: l’attività di negoziazione dei prodotti finanziari e l’attività di consulenza in materia di investimenti.
Oltre ai diversi tipi di servizi, è necessario distinguere anche diversi tipi di clienti: la normativa individua tre categorie:
La generalità dei “consumatori” rientra, evidentemente, nella categoria dei clienti al dettaglio.
Ciò premesso, va segnalato che il grado di tutela garantito dalla legge all’investitore varia a seconda della classificazione del cliente (maggiori tutele per il cliente al dettaglio, minori per i clienti professionali e le controparti qualificate), nonché in ragione dei diversi tipi di servizi prestati.
Veniamo quindi alla tutele offerte.
In primo luogo è previsto l’obbligo di stipulare per iscritto il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento (servizi che sono molteplici: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti eccetera). Questo obbligo, che deve essere adempiuto prima dell’inizio delle operazioni, vale per tutti i clienti e garantisce all’investitore l’effettiva conoscenza delle condizioni contrattuali (costi, tempi e le modalità di prestazione dei servizi ecc.), accompagnato dalla consegna di un documento informativo (sulla società, sui servizi prestati
, sulla classificazione della clientela, sulla tutela degli strumenti finanziari e dei depositi della clientela, sulle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini, sugli incentivi, sui conflitti d’interessi nonché sulle caratteristiche ed i rischi generali degli investimenti.
In secondo luogo è previsto l’obbligo per l’intermediario di acquisire una adeguata conoscenza dei prodotti finanziari negoziati e quindi di fornire all’investitore tutte le informazioni necessarie affinché questi possa effettuare delle scelte consapevoli di investimento o di disinvestimento.
In terzo luogo, è previsto l’obbligo per l’intermediario di assumere informazioni dal cliente circa il suo profilo di rischio: esperienza e conoscenze in materia di investimenti (servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, natura, volume e frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite, livello di istruzione) situazione finanziaria (reddito, patrimonio complessivo, impegni finanziari) propensione al rischio e obiettivi di investimento, (periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento, ove pertinenti).
In quarto luogo, è previsto l’obbligo per l’intermediario di tutelare l’investitore, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso, valutando se l’operazione posta in essere dall’investitore è “giusta” per il suo profilo. Al riguardo si evidenzia che la normativa prevede che tale obbligo di protezione del cliente sia graduato a seconda dei servizi prestati.
In particolare la legge distingue due diverse tipologie di valutazione: il giudizio di adeguatezza ed il giudizio di appropriatezza.
Il giudizio di adeguatezza, più approfondito, consiste in una valutazione circa l’adeguatezza dell’operazione in base alle informazioni fornite dal cliente “in merito a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di investimento”.
Il giudizio di appropriatezza, più elementare, è teso solo a verificare “che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”.
La normativa prevede un diverso grado di protezione per l’investitore n relazione al servizio finanziario usufruito.
In pratica possiamo così riassumere:
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