L’assicurazione è uno strumento giuridico mediante il quale un assicuratore assume un rischio che riguarda un altro soggetto, a fronte del pagamento di un prezzo detto premio.
Il nostro ordinamento distingue tra assicurazioni sociali (previste a tutela di interessi collettivi, es. l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e private.
Le prime sono disciplinate da leggi speciali, le seconde dalle norme del codice civile e da altre recentemente riunite e coordinate nel d.lgs 7 settembre 2005 n. 209, detto appunto Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1 gennaio 2006.
In ambo i casi, l’attività di assicurazione può essere esercitata solo da imprese autorizzate, dotate di particolari requisiti, soggette a disciplina speciale e sottoposte ad appositi controlli.
In ambito privatistico, per assicurazione s’intende esattamente “il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana” (art. 1882 c.c.).
Si tratta di un contratto consensuale (che si perfeziona con il consenso dei contraenti), aleatorio (poichè ha per funzione tipica o causa la copertura di un rischio, ovvero di un evento futuro ed indesiderato es. incidente, malattia, morte), e a prestazioni corrispettive (poichè ambo le parti del contratto sono obbligate a determinate prestazioni: l’assicurato al pagamento del premio, l’assicuratore a corrispondere il dovuto in caso di realizzazione del rischio).
Si badi che l’alea, ovvero il rischio assicurato, è elemento essenziale dell’assicurazione: se al momento della conclusione del contratto il rischio non esiste, il contratto è nullo; se il rischio viene meno in pendenza di contratto, il vincolo negoziale può essere sciolto.
Gli elementi che influiscono sul rischio (es. lo stato di salute), debbono essere chiaramente esplicitati nel rapporto contrattuale: dichiarazioni inesatte o reticenti possono essere causa di annullamento o recesso dal contratto. La diminuzione del rischio può condurre alla riduzione del premio o al recesso del contratto, così come l’aumento del rischio. Il rischio, inoltre, deve consistere nelle conseguenze del caso o dell’opera di terzi: l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario possibile per i soli casi di colpa grave.
Per altro verso, in caso di variazioni tariffarie e quindi di incrementi del premio superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall’assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell’impresa o all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto.
L’assicurazione è un contratto di durata, che può prevedere una proproga tacita (quindi un rinnovo automatico in assenza di disdetta); la disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
L’assicurazione può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui: in tal caso, il beneficiario della prestazione dell’assicuratore è soggetto diverso dal contraente.
La formazione del contratto, normalmente, osserva il seguente schema: l’assicuratore od un agente fa sottoscrivere una proposta al contraente (ovvero una dichiarazione di volontà a concludere un determinato contratto di assicurazione, predisposta dallo stesso assicuratore, e contenente le principali clausole del contratto); detta proposta per legge è irrevocabile per 15 giorni (30, se prevede una visita medica); l’assicuratore accetta la proposta del contraente, generalmente predisponendo una polizza (ovvero una scrittura privata, che verrà sottoscritta, e varrà quale documento probatorio circa l’esistenza del contratto).
Nell’ambito delle assicurazioni private, in ragione del diverso rischio assicurato, si distinguono due tipologie contrattuali: l’assicurazione contro i danni (in cui l’assicuratore si obbliga a risarcire eventuali sinistri) e l’assicurazione sulla vita (per mezzo della quale l’assicuratore si obbliga a corrispondere un capitale al verificarsi di un determinato evento della vita umana).
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