Le assicurazioni contro i danni possono avere ad oggetto tutti i rischi inerenti ad eventi suscettibili di produrre un danno alla persona o al patrimonio dell’assicurato, e si articolano nei seguenti rami:
- infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- malattie;
- veicoli;
- merci trasportate;
- incendio ed elementi naturali, o altri danni ai beni;
- responsabilità civile (generale e veicoli);
- credito, cauzione e perdite pecuniarie di vario genere;
- tutela legale e assistenza.
Le assicurazioni contro i danni sono ispirate al principio indennitario, secondo il quale la prestazione dell’assicuratore deve valere a risarcire il danno patito dall’assicurato (valutato all’epoca del sinistro), senza esorbitare dallo stesso. In altri termini, l’assicurazione può valere a conservare il patrimonio dell’assicurato, non ad incrementarlo. L’assicurazione, pertanto, non può stipularsi per una somma eccedente il valore reale della cosa assicurata (diversamente, il contrato è nullo o ha effetto solo fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata). Se l’assicurato ha contratto più assicurazioni per coprire uno stesso rischio, non può riscuotere somme per un valore complessivo eccedente l’entità del danno.
Lo scopo del contratto di assicurazione è quello di cautelarsi contro i rischi cui è esposto un bene della vita; l’assicurato deve pertanto avere un rapporto tale con il bene esposto a rischio da subire un pregiudizio in caso di sinistro: il codice civile prevede infatti che se l’assicurato non ha un interesse diretto o indiretto al risarcimento del danno, il contratto di assicurazione è nullo.
La disciplina codicistica dell’assicurazione contro i danni prescrive che, in caso di sinistro, l’assicurato debba:
a. dare avviso del sinistro (mediante denuncia) all’assicuratore o all’agente entro tre giorni dacché il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto notizia;
b. fare quanto possibile per evitare o limitare il danno (cd. obbligo di salvataggio, le spese fatte a tale scopo andranno poi a carico dell’assicuratore).
Se l’assicurato non adempie ai prescritti obblighi, può perdere il diritto all’indennità o quantomeno vedere ridotto il risarcimento in ragione del pregiudizio conseguentemente sofferto dall’assicuratore.
Se l’assicuratore paga l’indennità all’assicurato, si surroga di diritto a questi nelle pretese risarcitorie dell’assicurato verso i responsabili del sinistro (sino all’ammontare dell’indennità corrisposta).
Se le cose assicurate vengono vendute a terzi, il contratto di assicurazione non si scioglie; l’asicurato deve comunicare all’assicuratore l’alienazione (o rimane obbligato a pagare i premi che scadono successivamente); l’assicuratore può recedere dal contratto entro dieci giorni dalla notizia della vendita; se ciò non accade, l’acquirente subentra nei diritii e negli obblighi dell’assicurato, a meno che non comunichi all’assicuratore, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio assicurativo successivo alla vendita, che non intende subentrare nel contratto.
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