L’assicurazione per la responsabilità civile consiste nel contratto in virtù del quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una sua responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale.
L’assicurazione per la responsabilità civile non copre i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato. L’obbligo dell’assicuratore è contenuto nei limiti della somma massima di indennizzo prevista nel contratto (cd. massimale).
La disciplina generale dell’assicurazione per responsabilità civile (art. 1917 c.c.) prevede che l’assicuratore, dandone comunicazione all’assicurato o su richiesta di questi, provveda a pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta.
Laddove poi l’assicurato sia convenuto in giudizio dal soggetto danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore (affinché questi lo tenga indenne dalle avverse pretese risarcitorie); le spese legali sostenute dall’assicurato er difendersi dalle pretese del danneggiato sono sostenute dall’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Il legislatore ha reso l’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria in relazione a talune attività (ritenute intrinsecamente pericolose); tipico esempio è l’assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (tra cui la r.c. auto), resa obbligatoria sin dal 1969 ed oggi disciplinata dal Codice delle assicurazioni private (d.lgs 209/2005), la quale ha appunto ad oggetto il rischio derivante dala circolazione dei veicoli a motore.
La legge prevede il divieto (sanzionato anche penalmente) di porre in circolazione un veicolo in difetto di preventiva copertura assicurativa per per i danni arrecati ai terzi ed ai soggetti trasportati. Al riguardo è necessario che non sono considerati terzi e non hanno pertanto diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il conducente del veicolo responsabile del sinistro, il proprietario o l’usufruttario del veicolo, i prossimi congiunti (coniuge, ascendenti e discendenti) del conducente, del proprietario o dell’usufruttuario.
L’adempimento dell’obbligo di assicurazione deve essere comprovato da un apposito certificato (contrassegno) rilasciato dall’assicuratore e apposto sul veicolo (recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato).
Poiché il legislatore ha imposto l’obbligo di concludere contratti per la responsabilità civile, ha altresì provveduto a vincolare le tariffe contrattuali e dettare disposizioni per le condizioni generali di polizza. Non solo, ma è altresì previsto che le imprese di assicurazione sono obbligate ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe prestabilite, le proposte per l’assicurazione obbligatoria loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
A tutela dei contraenti, il legislatore ha anche disposto vincoli di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore: è così prescritto l’obbligo per le imprese assicuratrici di mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica; è altresì previsto che i premi vengano pubblicizzati mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell’impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet; i preventivi e le polizze, inoltre, devono indicare in modo evidenziato il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché l’eventuale sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.
In caso di sinistro, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima; se il modulo viene firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
La procedura di risarcimento prevede che:
- per i sinistri con soli danni a cose
a. la richiesta di risarcimento va inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto e alla propria assicurazione (se si applica la procedura di risarcimento diretto, su cui infra); deve contenere la denuncia secondo il modulo dato dall’assicurazione, l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
b. entro 60 giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione è obbligata a formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento, ovvero a comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta; il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso
a. la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto va inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto e alla propria assicurazione (se non si applica la procedura di risarcimento diretto, su cui infra) deve contenere la denuncia secondo il modulo fornito dall’assicurazione, l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima;
b. entro 90 giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione è obbligata a formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento, ovvero a comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta; il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro; il danneggiato, pendenti i termini per l’offerta, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, il termine per l’offerta da parte dell’assicurazione è sospeso;
- in caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini per l’offerta da parte dell’assicurazione decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi;
- la liquidazione del risarcimento da parte dell’assicurazione può avvenire come segue:
il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli; l’impresa assicuratrice provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione;
il danneggiato dichiara di non accettare la somma offertagli o non invia alcuna comunicazione entro 30 giorni dall’offerta; l’impresa corrisponde comunque la somma offerta al danneggiato entro 15 giorni.; tale somma è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Se non accetta la liquidazione proposta dall’assicurazione, o questa non formula alcuna offerta nei termini sopra indicati, il danneggiato può proporre azione giudiziale nei confronti della impresa assicuratrice (propria o del responsabile civile, secondo quanto segue) nel termina di due anni dalla data del sinistro; in ogni caso l’azione non può essere proposta prima del decorso dei 60 o 90 giorni sopra indicati dalla richiesta di risarcimento recapitata all’impresa di assicurazione (di talché la richiesta di risarcimento e lla decorrenza dei suddeti termini diventano condizioni di proponibilità dell’azione giudiziale).
Il Codice delle assicurazioni private ha introdotto il risarcimento diretto al danneggiato da parte della sua assicurazione (anziché da quella del responsabile del sinistro); la procedura di risarcimento diretto:
- si applica solo ai sinistri in cui sono coinvolti due veicoli (non più di due), entrambi coperti da assicurazione obbligatoria ed immatricolati in Italia;
- vale a coprire i danni al veicolo, alle cose di proprietà dell’assicurato o del conducente, al conducente non responsabile del sinistro (nei limiti delle cd. lesioni di lieve entità); sono esclusi i danni patiti dal terzo trasportato;
- prevede che l’assicurato inoltri richiesta di risarcimento del danno patito alla propria assicurazione, la quale è obbligata a provvedere all’offerta (come sopra) ed alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile; le assicurazioni regoleranno successivamente tra di loro i reciproci rapporti;
- dopo la richiesta, si pongono le seguenti alternative:
a. l’assicurazione formula un’offerta di risarcimento al danneggiato, il quale dichiara di accettarla; l’impresa di assicurazione provvede allora al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione;
b. l’assicurazione formula un’offerta di risarcimento al danneggiato, il quale comunica di non accettarla o tace; l’impresa di assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde comunque la somma offerta al danneggiato, e detta somma va imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno;
c. l’assicurazione comunica l’impossibilità di risarcimento diretto (motivandola), o nega l’offerta di risarcimento o le parti comunque non addivengono ad un accordo: il danneggiato, allora, per ottenere il risarcimento richiesto, può proporre azione giudiziale diretta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione
Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, o comunque il danneggiato non ottenga risarcimento dalla propria assicurazione, può chiedere l’indennizzo dovutogli:
al responsabile del danno il quale se chiamato in giudizio, può chiamare in causa la propria assicurazione, per essere tenuto indenne delle pretese risarcitorie nei limiti delle previsioni contrattuali;
all’assicurazione del responsabile civile, nei confronti della quale, salva l’osservanza della procedura di risarcimento sopra descritta, il danneggiato ha azione diretta (entro i limiti delle somme per le quali il responsabile ha contratto l’assicurazione); l’assicurazione del responsabile, di converso, ha una limitata facoltà di opporre eccezioni al danneggiato, conserva tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione; nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione deve essere chiamato anche il responsabile del danno (trattasi di una fattispecie di cd. litisconsorzio necessario).
Il Codice delle assicurazioni private ha infine riconosciuto la risarcibilità del danno subito dal terzo trasportato a carico dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro; ciò entro il massimale minimo di legge ed a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; per ottenere il risarcimento il terzo trasportato deve seguire la procedura di risarcimento sopra esposta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro; l’eventuale azione giudiziale va esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro; l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato; in ogni caso, l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
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