Consumatori Veneto

Il portale d'informazione e dei servizi per la tutela dei Consumatori e degli Utenti del Veneto

Telefonia

Gli utenti dei servizi telefonici, considerata la particolare utilità sociale ed economica del servizio e la liberalizzazione dei servizi di telefonia introdotta negli ultimi anni, godono di particolari tutele. Infatti, la normativa in materia prevede che l’installazione, l’esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi, accessibili al pubblico, sono attività di interesse generale, il cui espletamento si fonda sulla libera concorrenza e pluralità di soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

 

In forza di tale previsione normativa, pertanto, è venuto meno il rapporto concessorio monopolistico storicamente appartenente alla SIP, poi divenuta TELECOM ITALIA.

 

Il panorama contrattuale del settore della telefonia é, quindi, oggi, molto frammentato, sia per la pluralità di operatori attivi sul mercato, sia per la sempre crescente varietà delle offerte contrattuali, soggette a mutamenti continui.

 

Il settore della telefonia è stato assoggettato al controllo dell’ AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, istituita con la L. n. 481/95. Scopo dell’Autorità è quello di garantire la concorrenza e l’efficienza nel settore delle telecomunicazioni, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori in caso di disfunzioni del servizio.

 

Il 19 aprile 2007 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 173/07/CONS, ha approvato il nuovo regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, il quale si applica alle procedure avviate dal 24 giugno 2007.

 

Gli utenti che intendano agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto, presentando ricorso avanti all’Autorità Giudiziaria o, alternativamente, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, devono prima di tutto promuovere un tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Co.Re.Com. della propria regione, il quale abbia già sottoscritto la convenzione bilaterale con l’Autorità per l’esercizio delle funzioni delegate.

Il Co.Re.Com., Comitato Regionale per le Comunicazioni, è un organo della Regione di consulenza e gestione in materia di comunicazione, nonché organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Attualmente sono abilitati i Co.Re.Com. di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento e Bolzano.

 

Il consumatore o utente propone istanza al Co.Re.Com., nella quale devono essere indicati a pena di inammissibilità: nome e cognome, residenza o domicilio dell’utente; numero dell’utenza in caso di servizi telefonici; denominazione e sede dell’operatore; eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; richieste dell’istante; documenti che si allegano.

 

Inoltre l’utente, contemporaneamente alla proposizione dell’istanza per esperire il tentativo di conciliazione o di definizione della controversia, ovvero durante lo svolgimento delle relative procedure, può chiedere al Co.Re.Com. territorialmente competente di adottare provvedimenti temporanei finalizzati a garantire l’erogazione del servizio oggetto della controversia o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura di conciliazione.

L’incontro per il tentativo di conciliazione, che deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, può risolversi in due modi:

- la conciliazione ha esito positivo e viene redatto verbale di conciliazione, il quale costituisce titolo esecutivo ed in cui si prende atto dell’accordo,

- un accordo su tutti o parte dei punti fonte della controversia non viene raggiunto durante l’udienza e le parti congiuntamente o anche il solo utente – se per il medesimo oggetto e se tra le stesse parti non sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria – possono chiedere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di definire la controversia ai sensi dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

 

I soggetti interessati, nel caso in cui non venga raggiunta un’intesa, possono demandare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la risoluzione delle controversie, proponendo istanza indirizzata alla Direzione tutela dei consumatori, Centro Direzionale – Isola B5, 80143 Napoli.

 

La Direzione tutela dei consumatori deve appurare l’ammissibilità dell’istanza ed, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, invitare le parti a presentarsi all’udienza stabilita per la discussione della controversia, la cui definizione deve avvenire entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. In ogni caso, se il Co.Re.Com. competente per territorio non rientra tra quelli abilitati a svolgere i tentativi di conciliazione, la richiesta di provvedimento temporaneo va indirizzata alla Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In alternativa al Co.Re.Com., gli utenti hanno la possibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione (e sono obbligati a farlo quando il Co.Re.Com. territorialmente competente non rientri tra quelli provvisti di delega) presso gli altri organi non giurisdizionali che svolgono procedure di conciliazione, come:

  • · le Camere di Commercio territorialmente competenti.

La Camera di Commercio di Venezia, tramite la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia, gestisce le procedure di conciliazione, quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie, in cui un soggetto neutrale, il conciliatore, aiuta le parti a raggiungere un accordo.

Il servizio di conciliazione reso dalla camera Arbitrale di Venezia è completamente gratuito.

Il soggetto interessato presenta la domanda di attivazione. La Segreteria ne dà comunicazione alla controparte, invitandola ad accettare il tentativo di conciliazione. Se la controparte rifiuta, il procedimento si conclude, mentre se la controparte accetta, la Segreteria provvede alla nomina del conciliatore e all’organizzazione dell’incontro.

L’incontro può concludersi in due modi:

- le parti raggiungono una soluzione di reciproca soddisfazione;

- le parti non raggiungono un accordo e possono attivare la procedura arbitrale presso la stessa camera Arbitrale oppure rivolgersi al giudice ordinario.

 

  • · gli organismi istituiti con accordi tra le Associazioni dei Consumatori rappresentative a livello nazionale e gli operatori, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della delibera n. 173/07/CONS, purché detti organismi operino a titolo gratuito e rispettino i principi di trasparenza, equità ed efficacia di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE.

Questi organismi, che utilizzano procedure di conciliazione anche telematiche, hanno siglato, con le maggiori Associazioni dei Consumatori, accordi e protocolli d’intesa, consentendo ai propri clienti di avvalersi – autonomamente o per mezzo di un’Associazione dei Consumatori – di una procedura conciliativa, che in modo completamente gratuito permette la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

 

Il diritto all’allacciamento telefonico

L’accesso alla rete telefonica costituisce un diritto acquisito del consumatore, cui corrisponde un vero obbligo di legge in capo alle compagnie telefoniche.

In tal senso si è di recente espressa la giurisprudenza di merito, riconoscendo che a fronte della condotta colpevole della compagnia telefonica che non provveda ad attivare un’utenza, il consumatore non solo ha diritto ad un risarcimento economico ma può ottenere anche un provvedimento cautelare e “d’urgenza” del Tribunale che ordini alla compagnia telefonica di adoperarsi immediatamente per eseguire quanto dovuto.

 

Si segnala in proposito una interessante pronunciamento del Tribunale di Arezzo del 19 novembre 2008 che ha ordinato “alla Telecom Italia S.p.A. di provvedere immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile allo svolgimento dei lavori necessari per l’attivazione presso l’abitazione della ricorrente sita in Cortona (AR) località ***** della linea telefonica relativa al n.******* assegnato alla ricorrente e non ancora attivato” (Fonte: Altalex, 5 dicembre 2008).  La decisione trae origine dal caso di un consumatore, proprietario di un’abitazione nelle campagne di Arezzo, che nel marzo del 2008 chiedeva l’allacciamento alla rete telefonica fissa. Decorsi alcuni mesi senza che l’utenza telefonica venisse attivata il consumatore verificava che le giustificazioni addotte dalla compagnia telefonica (mancanza dei permessi comunali per la realizzazione dell’impianto) erano infondate in quanto la compagnia non aveva chiesto alcuna autorizzazione. Il consumatore faceva quindi ricorso al tribunale e questo accoglieva la sua domanda evidenziando in particolare nella motivazione il fatto che la casa, in cui il consumatore viveva da solo, si trova in luogo isolato, ove non vi è copertura di cellulare, ed ove l’accesso alla rete fissa è possibile solo tramite Telecom. Tutte tali circostanze concorrono a determinare un pericolo di danno grave ed irreparabile per il consumatore: in particolare il tribunale evidenziava il rischio connesso “ad un eventuale incidente domestico o altro che rendesse indispensabile l’utilizzo del telefono per la richiesta di aiuto”.

 

Si segnala altresì il provvedimento del Tribunale di Firenze del 25 marzo 2009, che ha affrontato il caso di un utente della Wind Spa richiedente l’allacciamento della  linea telefonica a seguito dello spostamento della propria attività commerciale: il Giudice adito ha accertato e dichiarato l’obbligo contrattuale del gestore Wind verso l’utente di provvedere allo spostamento ed alla riattivazione del numero telefonico anche in caso di saturazione delle linee; ha inoltre affermato che Telecom Italia Spa, quale proprietario del cd. “ultimo miglio” della rete telefonica, ha a sua volta un obbligo di legge di consentire a chiunque lo richieda di fruire del servizio essenziale del collegamento telefonico ove tecnicamente possibile, precisando però che tale obbligo “non può prescindere dalla necessità della previa instaurazione di un rapporto contrattuale ‘diretto’ dell’utente relativo alla fornitura del servizio stesso”, ovvero dalla sussistenza di intese contrattuali tra l’operatore di riferimento dell’utente e la società proprietaria della rete (Fonte: Altalex ). In altri termini: l’utente deve rivolgere le pretese al proprio operatore, il quale è obbligato e dovrà a sua volta rivolgersi al proprietario della rete telefonica.

UNIONCAMERE DEL VENETO

Parco Scientifico Tecnologico - Edificio Lybra - Ingresso Vega 1
Via delle Industrie 19/d 30175 Marghera (VE)
tel. 041 0999311 fax 041 0999303