La portabilità del numero è il servizio che consente agli utenti che ne facciano richiesta di conservare il proprio numero telefonico, mobile o fisso che sia, pur cambiando il gestore di telefonia.
La disciplina della portabilità trova fondamento nella normativa comunitaria ed è definita in Italia dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (www.agcom.it).
La portabilità del numero mobile è stata introdotta in Italia con la delibera n. 12/01/CIR e n. 19/01/CIR (che stabilisce anche i diritti e doveri degli operatori e degli utenti).
Con delibera n. 78/08/CIR del 26 novembre 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2008, L’Autorità ha stabilito espressamente, all’articolo 2 comma 2, che:
Tutte le numerazioni mobili assegnate agli operatori per l’offerta di servizi mobili e personali di tipo non specializzato e fornite alla clientela finale, nessuna esclusa, sono portabili.
La delibera, inoltre, rafforza tale principio imponendo agli operatori di:
Con la stessa delibera è stato ridotto da cinque a tre giorni la durata massima del periodo di realizzazione della portabilità (si veda l’art. 5 co. 1), e sono state dettagliate le ipotesi consentite di scarto o rifiuto delle richieste di portabilità (art. 5 co. 10).
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