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Tutela e sanzioni

I diritti ed i corrispettivi obblighi affermati nel Codice per il trattamento dei dati personali possono trovare riconoscimento e tutela in via giurisdizionale o amministrativa. La tutela giurisdizionale può essere richiesta con ricorso al Tribunale del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento. Il Codice prevede che il giudizio avanti il Tribunale si svolga

secondo una procedura concentrata e più breve (perlomeno in via teorica) di quella prevista per le ordinarie cause civili.

 

La tutela amministrativa può essere azionata, in via alternativa a quella giurisdizionale, avanti al Garante per la protezione dei dati personali, mediante

a. reclamo:

consiste nella denuncia di una specifica violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte di un soggetto individuato, e contenente la precisazione delle circostanze su cui si fonda; il reclamo va presentato al Garante senza particolari formalità, previo pagamento di diritti di segreteria;

il Garante svolge una istruttoria preliminare: se il reclamo non è manifestamente infondato, anche prima della definizione del procedimento può adottare provvedimenti in ordine al trattamento contestato (es. il blocco dello stesso);

b. ricorso:

va proposto dal titolare dei dati personali oggetto di trattamento, per far valere i diritti riconosciutigli dal Codice nei confronti dei soggetti che effettuano il trattamento;

può essere presentato, a pena di inammissibilità, solamente dopo aver svolto una preventiva richiesta sullo stesso oggetto al titolare o responsabile del trattamento (cd. interpello preventivo); in altre parole il ricorso può essere utilmente esperito solo se il titolare o responsabile del trattamento non abbiano riscontrato nei termini o abbiano opposto diniego alla richiesta formulata dall’interessato di esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice; il Codice prevede che il ricorso debba contenere alcuni elementi necessari e, tra questi, la specificazione del provvedimento richiesto al Garante; la firma del ricorso va autenticata e l’atto va depositato o spedito presso gli uffici del Garante a mezzo raccomandata, previo pagamento di diritti di segreteria; il Garante, ricevuto il ricorso, lo comunica al titolare del trattamento invitandolo a comunicare entro 10 giorni l’eventuale adesione al ricorso (che condurrebbe ad una pronuncia di non luogo a provvedere con la possibilità per il ricorrente di ottenere il rimborso delle spese sostenute); in difetto, la procedura prosegue, e le parti (interessato ricorrente e titolare del trattamento) hanno diritto di essere sentite, di presentare documenti e memorie nei termini precisati dal Garante; una volta assunte le necessarie informazioni, se del caso avendo disposto delle perizie, il Garante pronuncia sul ricorso; se lo ritiene fondato ordina motivatamente al titolare la cessazione dell’eventuale trattamento illegittimo, assegnando un termine per l’adozione di misure a tutela dei diritti dell’interessato e, se richiesto dalle parti, provvede sulle spese sostenute dalle stesse; la mancata pronuncia del Garante entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso (assenza di espressa proroga), equivale a rigetto; avverso il provvedimento (espresso o tacito) del Garante è ammesso ricorso abanti l’Autorità giudiziaria ordinaria.

 

La violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Privacy può integrare violazioni amministrative ed illeciti penali, con la conseguente applicazione di sanzioni anche di rilevante entità.

 

In via schematica:

a. violazioni amministrative (erogate dal Garante in seguito di accertamento o su rapporto o ricorso dell’interessato)

- omessa o inidonea informativa all’interessato: sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro, da 5.000 a 30.000 se la violazione concerne il trattamento di dati sensibili o giudiziari; la somma può essere aumentata sino al triplo laddove quella prevista risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore;

- cessione di dati in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali: sanzione amministrativa da da 5.000 a 30.000 euro;

- omessa o incompleta notificazione: sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro e sanzione accessoria della pubblicazione della conseguente ordinanza o ingiunzione;

- omessa informazione o esibizione al Garante nel corso di accertamenti: sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 euro, da 5.000 a 30.000;

 

b. illeciti penali

- trattamento illecito dei dati: salvo che il fatto integri altro reato punito con pena più gravosa, se il trattamento in violazione del Codice è posto in essere al fine di trarre profitto o cagionare danno, e ne deriva un effettivo nocumento, si applica la pena della reclusione da 6 a 18 mesi (che diventano 24 se il trattamento illecito consiste nella diffusione o comunicazione dei dati personali); se il trattamento riguarda dati sensibili o giudiziari, la pena della reclusione va da 1 a 3 anni;

- falsità nelle dichiarazioni o notificazioni al Garante: reclusione da 6 mesi a 3 anni;

- omessa adozione di misure minime di sicurezza: arresto sino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro. All’autore del reato viene impartita la di un termine per la regolarizzazione: se nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione; l’adempimento e il pagamento estinguono il reato;

- inosservanza dei provvedimenti del Garante: reclusione da 3 mesi a 2 anni.

 

 

In ogni caso, se il trattamento dei dati personali cagiona ad altri un danno, il titolare o responsabile del trattamento è civilmente responsabile e pertanto tenuto al risarcimento del danno (anche non patrimoniale), a meno che non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare la lesione.

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