Il D. lgs196/2003 detta una disciplina particolare per il trattamento dei dati personali in specifici settori.
§ In ambito giudiziario
Il trattamento dei dati personali effettuato da uffici giudiziari per ragioni di giustizia va esente dall’applicazione di alcune disposizioni del Codice (ad es. non vige l’obbligo di informativa, di notificazione, né è possibile avvalersi degli ordinari mezzi di tutela). È espressamente previsto un ulteriore strumento di tutela della riservatezza a beneficio dei soggetti coinvolti in controversie giudiziarie: possono chiedere che i propri dati identificativi non vengano riportati su pubblicazioni o riproduzioni del provvedimento o della sentenza che definisce il giudizio (più esattamente, possono chiedere, per motivi legittimi e presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che effettua il trattamento, prima che sia definito il giudizio, che sull’originale del provvedimento o della sentenza sia apposta una annotazione volta a precludere che, in caso di pubblicazione o riproduzione vengano indicate le proprie generalità o i propri dati identificativi).
§ Da parte di forze di polizia
Valgono le medesime esenzioni previste per il trattamento in ambito giudiziario.
Particolari cautele sono dettate per il trattamento di dati che presenta rischi per i diritti, la libertà e la dignità dell’interessato, ovvero di dati genetici o relativi all’ubicazione dell’interessato: il trattamento può avvenire previa sua comunicazione al Garante e con l’adozione delle misure di sicurezza previste dallo stesso Garante in relazione al trattamento effettuato.
§ In ambito pubblico
Il Codice prevede che l’accesso ai documenti amministrativi resti disciplinato dalla legge 241/1990, limitando però la possibilità di accedere a documenti contenenti dati particolarmente sensibili di altri soggetti: in tali casi l’accesso è possibile in quanto necessario per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di rango almeno pari ai diritti dei soggetti i cui dati vengono trattati, ovvero per l’esercizio di un diritto della personalità o la tutela di altro diritto fondamentale. Il Codice riconosce poi di rilevante interesse pubblico, e perciò autorizza espressamente, alcuni trattamenti effettuati da soggetti pubblici, anche se inerenti dati sensibili o giudiziari; tra di essi:
- il trattamento effettuato per la tenuta dei registri di stato civile, dell’anagrafe e delle liste elettorali,
- il trattamento effettuato in sede di verifiche ed accertamenti fiscali o di applicazione delle disposizioni in matertia di tributi,
- il trattamento necessario per lo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto o confessioni e comunità religiose,
- il trattamento di dati personali effettuato per finalità socio-assistenziali (es. per l’assistenza di minori, gli interventi a favore di soggetti disagiati, la vigilanza del soggiorno di nomadi),
- il trattamento svolto nell’ambito di attività connesse alla leva militare, alla protezione civile, ai compiti del difensore civico, al collocamento ed all’avviamento al lavoro.
La disciplina del trattamento dei dati personali dispone anche che i contrassegni rilasciati dalla pubblica amministrazione per la circolazione e la sosta dei veicoli (es. a persone invalide o per il transito e la sosta in zone a traffco limitato) contengano solo i dati necessari per individuare l’autorizzazione rilasciata (non simboli o diciture atti a far comprendere il motivo dell’autorizzazione, né in modo direttamente visibile le generalità del soggetto autorizzato).
§ In ambito sanitario
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute sono dati sensibili, il cui trattamento deve perciò osservare particolari cautele e regole. La rilevanza delle situazioni giuridiche interessate dall’esercizio dell’attività sanitaria giustifica l’adozione di ulteriori e peculiari regole. Il Codice prevede infatti che il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, svolto da autorità sanitarie o esercenti la professione medica, avvenga:
- senza autorizzazione del Garante ma con il consenso del’interessato se il trattamento è necessarioper tutelare la salute dell’interessato.
- previa autorizzazione del Garante, ma anche senza consenso dell’interessato, se il trattamento è necessarioper tutelare la salute di un terzo o della collettività.
Sono inoltre previste modalità semplificate quanto all’adempimento dell’obbligo d’informativa o alla manifestazione del consenso da parte del soggetto interessato dal trattamento. Ad esempio, una singola informativa può valere per una molteplicità di trattamenti correlati ad una pluralità di prestazioni sanitarie; il consenso dell’interessato, poi, può essere prestato oralmente ed annotato dall’esercante la professione sanitaria; informativa e consenso, inoltre, possono intervenire successivamente alla prestazione medica, se questa è stata resa in situazione di emergenza sanitaria.
Il Codice impone in ambito sanitario l’adozione di misure per il rispetto dei diritti degli interessati; tra di esse:
- soluzioni per ordinare l’accesso ai servizi e chiamare gli interessati, in caso d’attesa, che escludano l’identificazione nominativa degli stessi
- l’istituzione di distanze di cortesia e di soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, la conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute
- la previsione di accorgimenti atti a garantire che ai soli terzi legittimati sia resa informazione di prestazioni di pronto soccorso, e che i soggetti interessati possano, in previsione di visite, negare la comunicazione a terzi di informazioni relative alla loro dislocazione nei reparti di una struttura ospedaliera.
Particolari disposizioni concernono poi le prescrizioni mediche o ricette, le quali:
- se riguardano prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, devono essere redatte secondo un determinato modello cartaceo (predisposto in modo tale da permettere di risalire all’identità dell’interessato solo tramite un tagliando, ed unicamente per verifiche amministrative o scopi di ricerca)
- se non riguardano prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, non contengono i dati identificativi dell’interessato (salvo casi ed esigenze particolari).
§ Comunicazioni elettroniche
Il Codice comprende una disciplina di dettaglio, in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito di una fornitura di servizi di comunicazione elettronica (telefonia compresa).
Afferma, in particolare:
- il divieto di accedere ad informazioni presenti sul terminale dell’utente per conservarle o monitorarle;
- l’obbligo di cancellazione, dopo la trasmissione di una comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico dell’utente, se non per quanto necessario ai fini della fatturazione (comunque per un tempo massimo di sei mesi ovvero per un maggior periodo a seguito di contestazioni), salvo consenso dell’utente; il fornitore del servizio di comunicazione conserva i dati del traffico telefonico per 24 mesi (per 6 mesi i dati del traffico telematico), esclusi i contenuti delle comunicazioni, al solo fine di consentire l’accertamento e la repressione di reati;
- il diritto dell’utente abbonato di ricevere fatturazione dettagliata (con indicazione di data, ora, durata, numero, località della comunicazione); è prevista l’omissione delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, salvo richiesta dell’utente finalizzata la contestazione dell’esattezza di addebiti ricevuti;
- l’obbligo di consentire gratuitamente ed in modo semplice all’utente la possibilità di impedire l’identificazione della linea chiamante;
- in caso di chiamate di disturbo, l’obbligo dell’operatore di sopprimere temporaneamente il blocco dell’identificazione del chiamante, su richiesta scritta dell’interessato;
- la necessità del previo consenso dell’interessato per l’invio di comunicazioni commerciali o lo svolgimento di ricerche di mercato mediante sistemi automatizzati di chiamata, di messaggistica o di invio di posta elettronica;
- l’obbligo di informare l’utente nel caso in ci le comunicazioni possano essere apprese da altri soggetti.
Menu accessibilità:
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