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Rapporti con la P.A

La legge n. 241/1990, integrata e modificata dalla legge n. 15/2005, riconosce a chiunque ne abbia interesse il diritto di accedere ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, al fine di verificare la trasparenza dell’attività amministrativa e favorire lo svolgimento imparziale dell’azione amministrativa. Il D.P.R. n. 184/2006, prevede che tale diritto sia esercitabile nei confronti di tutti i soggetti pubblici e di tutti quei soggetti privati coinvolti in attività di pubblico interesse, limitatamente a tale attività.

 

Il diritto di accesso può essere quindi esercitato nei confronti:

  • delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
  • degli altri enti pubblici,
  • delle aziende autonome e speciali,
  • dei gestori di pubblici servizi,
  • autorità di garanzia e vigilanza,
  • amministrazione comunitaria,
  • imprese di assicurazione.

che sono soggetti passivi, obbligati a consentire l’esercizio del diritto medesimo.

 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce, quindi, principio generale dell’attività amministrativa per favorire la partecipazione ed assicurare imparzialità e trasparenza. Tale diritto di partecipare al procedimento amministrativo, prevedendo la possibilità di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, con le modalità e le limitazioni indicate dalla legge, spetta a tutti gli interessati, ossia a quei soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, come associazioni e comitati – che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso.

 

L’interesse che legittima la richiesta di accesso – deve essere personale e concreto, serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità e ricollegabile alla persona del richiedente da uno specifico nesso, ovvero e’ necessario che il richiedente sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante e quindi qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela. I documenti amministrativi da esaminare, anche interni, detenuti dalle pubbliche amministrazioni e concernenti attività di pubblico interesse, possono consistere in una rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di altra specie.

 

L’esame dei documenti e’ gratuito, mentre il rilascio di copie prevede la corresponsione del costo di riproduzione e di eventuali diritti di ricerca e imposte di bollo. Tuttavia sono previste alcune limitazioni e casi di esclusione al diritto di accesso, come nel caso di documenti coperti da segreto di stato, riguardanti la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico e la repressione della criminalità, la riservatezza di terzi: persone, gruppi, imprese.

 

In merito al riconoscimento del diritto della riservatezza, come limite all’accesso, ed al codice in materia di protezione dei dati personali, l’accesso a documenti contenenti dati sensibili e giuridici e’ consentito quando sia strettamente indispensabile. Per quanto concerne presupposti, modalità e limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, l’art. 59 del d. lgs. 196/2003 stabilisce che le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, successive modificazioni e altre disposizioni di legge in materia, si applicano anche per quanto riguarda i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso, sancendo che le attività finalizzate ad applicare tale disciplina vengono considerate di rilevante interesse pubblico. Pertanto la norma prevede che sia ammissibile l’accesso anche per i dati sensibili, consentendo di prendere solo visione degli stessi, senza estrarne copia, in presenza di apposita disposizione di legge che specifichi i tipi di dati sensibili che possano essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di interesse pubblico perseguite, o, in mancanza di legge, in presenza di un regolamento adottato dai soggetti pubblici interessati.

 

Invece in merito ai dati sensibilissimi, secondo l’art. 60 del d. lgs. 196/2003, viene statuito che il loro trattamento sia consentito solo nei casi in cui la situazione giuridicamente rilevante, da tutelare con la richiesta di accesso, sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

 

Il cittadino, per esercitare il diritto di accesso, deve inoltrare all’amministrazione competente domanda motivata, che puo’ farsi sia mediante istanza scritta, sia – nel caso in cui non ci siano controinteressati – in via informale mediante richiesta verbale. La Pubblica Amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo positivo, accogliendo l’istanza del cittadino e permettendo, cosi, l’accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i 30 giorni, nel qual caso precisando i motivi del rigetto della domanda a cura del responsabile del procedimento. Trascorsi i 30 giorni – in presenza di rifiuto o mancata risposta – il cittadino, facendosi assistere da un legale, puo’ fare ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) competente, il quale deve rispondere nel termine di 30 giorni. Se il T.A.R. nega l’accesso, il cittadino, sempre facendosi assistere da un legale, puo’ ricorrere al Consiglio di Stato, il quale deve rispondere nel termine di 30 giorni.

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