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Le proclamazioni dei diritti del malato

Il tema dei Diritti e dei Doveri del Malato, è stato oggetto di numerose norme, convenzioni ed enunciazioni di principi, a livello nazionale ed internazionale: si segnalano, in particolare, le seguenti:

“Costituzione Italiana”,artt. 2-3-32:

Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo… e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale… E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”.

Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

“Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, art. 25: “Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.”

“Carta Sociale Europea 1961″, artt. 11 e 13.

Articolo 11 – Diritto alla protezione della salute – “Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s’impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare: 1. ad eliminare per, quanto possibile le cause di una salute deficitaria; 2. a prevedere consultori e servizi d’istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute; 3. a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni”.

Articolo 13 – Diritto all’assistenza sociale e medica – “Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto all’assistenza sociale e medica, le Parti s’impegnano: 1. ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un’altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un’assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni; 2. ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali; 3. a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare; 4. ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l’11 dicembre 1953”.

“Convenzione Internazionale dell’ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali”, Articolo 12: “Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:

a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;

b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale;

c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d’altro genere;

d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.”

Carta dei Diritti del Malato adottata dal Comitato Ospedaliero dell’Unione Europea a Lussemburgo nel maggio 1979 che riconosce i seguenti diritti: Diritto all’assistenza. Diritto al rispetto della dignità della persona. Diritto a un rapporto di fiducia con il personale medico ed infermieristico. Diritto al rispetto delle convinzioni filosofiche e religiose. Diritto all’informazione sullo stato di salute e sulle cure. Diritto all’osservanza del segreto professionale. Diritto all’uguaglianza del trattamento. Diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla remunerazione durante la malattia e al reinserimento nella società. Diritto a mantenere i contatti umani e culturali con la famiglia. Diritto a esprimere il consenso su ogni intervento terapeutico invasivo effettuato sul malato stesso sia di tipo chirurgico che medico

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, c.d. Trattato di Nizza, del 2000, art. 35 – Protezione della salute – “ Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana

Carta dei diritti del cittadino malato, cosiddetta “Carta dei 33 Diritti del Cittadino”, redatta nella prima sessione pubblica per i Diritti del Malato, nel 1980 cui è seguita, nel 2002, la Carta Europea dei diritti del malato, elaborata da varie associazioni europee tra cui, per l’Italia, Cittadinanzattiva, che afferma i seguenti diritti:

DIRITTO AL TEMPO: Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli operatori sanitari

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA: Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione sanitaria di cui necessita nonché ad entrare in possesso degli atti necessari a certificare in modo completo la sua condizione di salute.

DIRITTO ALLA SICUREZZA: Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto ad ottenere tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione e ha altresì diritto a non subire ulteriori danni causati dal cattivo funzionamento delle strutture e dei servizi.

DIRITTO ALLA PROTEZIONE: Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere in maniera particolare ogni essere umano che, a causa del suo stato di salute, si trova in una condizione momentanea o permanente di debolezza, non facendogli mancare per nessun motivo e in alcun momento l’assistenza di cui ha bisogno.

DIRITTO ALLA CERTEZZA: Ogni cittadino ha diritto ad avere dal Servizio sanitario la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio, a prescindere dal soggetto erogatore, e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di cambiamenti repentini delle norme, della discrezionalità nella interpretazione delle leggi e delle circolari, di differenze di trattamento a seconda della collocazione geografica

DIRITTO ALLA FIDUCIA: Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno di fiducia e non come un possibile evasore o un presunto bugiardo.

DIRITTO ALLA QUALITÀ: Ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi sanitari operatori e strutture orientati verso un unico obiettivo: farlo guarire e migliorare comunque il suo stato di salute.

DIRITTO ALLA DIFFERENZA: Ogni cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità derivante dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione, e a ricevere di conseguenza trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze.

DIRITTO ALLA NORMALITÀ: Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, le sue abitudini di vita.

DIRITTO ALLA FAMIGLIA: Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo componente ha diritto di ricevere dal Servizio sanitario il sostegno materiale necessario.

DIRITTO ALLA DECISIONE: Il cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute e alla propria vita.

DIRITTO AL VOLONTARIATO, ALL’ASSISTENZA DA PARTE DEI SOGGETTI NON PROFIT E ALLA PARTECIPAZIONE: Ogni cittadino ha diritto a un servizio sanitario, sia esso erogato da soggetti pubblici che da soggetti privati, nel quale sia favorita la presenza del volontariato e delle attività non profit e sia garantita la partecipazione degli utenti.

DIRITTO AL FUTURO: Ogni cittadino, anche se condannato dalla sua malattia, ha diritto a trascorrere l’ultimo periodo della vita conservando la sua dignità, soffrendo il meno possibile e ricevendo attenzione e assistenza.

DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI TORTI: Ogni cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione subita, alla riparazione del torto subito in tempi brevi e in misura congrua.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 maggio, n. 125) reca uno schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari” e, all’articolo 7 – Regolamento dei diritti e dei doveri dell’utente malato- stabilisce che “Ogni USL si impegna ad adottare le carte dei diritti formulate secondo lo schema degli allegati 7 e 8 e a migliorare costantemente gli standards qualitativi delle prestazioni erogate, fermo restando che i criteri stabiliti nella presente carta dei diritti al successivo punto 7 costituiscono il minimo livello indispensabile da assicurare al cittadino. Ilregolamento dei diritti e doveri deve essere esposto in modo visibile presso tutte le strutture sanitarie (ospedali, ambulatori, pronto soccorso, URP, ecc.)

Il medesimo decreto contiene in Allegato l’elenco dei diritti contenuti nelle carte proclamate a livello locale: particolare attenzione merita il preambolo di tale elenco, laddove viene espressamente precisato l’elenco non costituisce una carta nazionale dei diritti del malato ma solo un punto di riferimento utile a comprendere quali sono le aree di cui tenere conto per rendere i servizi più aderenti alle attese dei cittadini.

ALLEGATO 8 ELENCO DEI DIRITTI CONTENUTI NELLE CARTE PROCLAMATE A LIVELLO LOCALE

Le Carte dei diritti sono documenti pubblici nei quali vengono individuati diritti specifici e concreti sulla base dell’esperienza quotidiana dei cittadini, con il fine di interpretare il più generale diritto alla salute previsto dalla Costituzione e diritti specifici contenuti nelle leggi e darne quindi effettiva attuazione.

Esse sono il frutto di una vasta consultazione popolare, sono fondate sulla raccolta di testimonianze, sono precedute da un lavoro istruttorio per evincere i diritti di cui si denuncia la violazione e vengono proclamate nel corso di una seduta pubblica, alla presenza della popolazione e delle autorità locali.

Considerata la loro natura legata a situazioni determinate, le carte hanno dimensione di unità sanitaria locale.

È compito delle aziende sanitarie favorite la proclamazione di tali carte, stimolando in tal senso le organizzazioni dei cittadini, nonché di recepirle e diffonderle.

Si riporta in allegato l’elenco dei diritti contenuti nelle 90 carte già proclamate al livello locale.

Non si tratta di una carta nazionale, ma di un punto di riferimento utile a comprendere quali sono le aree di cui tenere conto per rendere i servizi più aderenti alle attese dei cittadini.

LA COMPETENZA E LA PROFESSIONALITÀ DEGLI OPERATORI

1. a ricevere una diagnosi preventiva, accurata e coscienziosa;

2. alla consulenza dei membri della équipe medica e a che questa sia realmente coordinata al suo interno, svolga riunioni periodiche di staff e curi la consegna tra un turno e l’altro;

3. alla visita del proprio medico di famiglia e ad essere da lui seguito per tutta la degenza, nonché al consulto tra questo e i medici ospedalieri;

4. a che le dimissioni siano disposte dagli stessi medici che hanno seguito il malato fin dal ricovero, con comunicazione al medico personale;

5. al rispetto del divieto di fumare;

6. a che gli operatori sanitari adottino comportamenti igienici e non lesivi del bisogno dell’utente, quali il lavorare con unghie sporche, senza indumenti prescritti o con indumenti sporchi.

LA QUALITÀ E L’ADEGUATEZZA DELLA ASSISTENZA

7. a ricevere le terapie e la somministrazione dei farmaci prescritti agli orari stabiliti e senza interruzione anche nei periodi festivi e notturni;

8. a una gestione amministrativa e organizzativa efficiente soprattutto nei periodi estivi e per quanto riguarda le pratiche burocratiche, con criteri di utilizzazione del personale che non provochino disagi (come, ad esempio, nel caso dei turni per il periodo di ferie);

9. all’assistenza post-operatoria e post-ospedaliera;

10. ad avere una assistenza medica e infermieristica adeguata per numero di operatori, loro presenza in servizio, qualificazione, professionalità e cortesia;

11. ad avere per ogni posto letto campanelli di allarme funzionanti e a ricevere subito risposta alle proprie chiamate.

12. a essere ricoverati, in caso di malattie gravi o contagiose, in stanze riservate;

13. ad essere assegnati al reparto giusto.

L’EFFICACIA DELLE STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO

14. al trasporto con l’ambulanza gratuito, tempestivo ed efficiente, cioè con personale medico e paramedico adeguato alle esigenze;

15. ad avere un adeguato pronto soccorso, collegato con le altre strutture e con la presenza di personale proprio e di attrezzature specifiche.

L’ELIMINAZIONE DI SPRECHI DI TEMPO E DI DENARO

16. a non fare lunghe file di attesa per le prenotazioni, per il pagamento dei ticket e per gli altri adempimenti burocratici connessi alle prestazioni sanitarie e ad avere adeguati sistemi di gestione (numero di prenotazione, sale di attesa, ecc.)

17. a essere trattato come utente pagante, senza essere costretti a chiedere favoritismi per ottenere migliori prestazioni

18. al controllo dei sistemi di accettazione negli ospedali

19. a non dover ricorrere all’assistenza integrativa a pagamento nelle ore notturne (a che non ci siano in ospedale badanti e altro personale assistenziale estraneo alle strutture)

20. a non subire lunghi tempi di attesa per i ricoveri soprattutto nel caso in cui questi siano programmati

21. ad avere assicurato il proprio letto anche in caso di assenza per alcuni giorni

22. ad effettuare esami e accertamenti e ricevere i relativi esiti in breve tempo ed evitando scambi di persone nella consegna dei referti

LA DEOSPEDALIZZAZIONE

23. alla assistenza in day hospital o strutture simili (centri multizonali) se non è necessaria la degenza

24. ad avere assistenza domiciliare se necessario

25. al funzionamento dei servizi ambulatoriali e territoriali

26. a essere in un ospedale il più vicino possibile alla propria abitazione

L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE STRUMENTAZIONI

27. alla protezione dalle radiazioni in casi di accertamenti radiologici, sia per il malato che per il personale

28. a essere curato e operato con strumenti e oggetti sanitari sterilizzati e non usati (se questo implica infezioni, ecc.) e alla massima sicurezza degli impianti

29. ad avere locali e servizi connessi alle esigenze ospedaliere, quali camere mortuarie, reparti e locali per malati infetti o particolari, sale mortuarie, farmacie ospedaliere, ecc.

30. ad avere strutture consone alle esigenza delle prestazioni sanitarie (porte di misura adeguata, montacarichi, montalettighe, ecc.)

31. ad avere ascensori funzionanti, puliti e funzionali

32. ad avere, se necessario, stampelle, sedie a rotelle, e altri strumenti di ausilio alla deambulazione o alla libertà di movimento funzionanti

33. a che non ci siano barriere architettoniche

34. all’assenza, nella zona degli ospedali, di industrie, impianti rumorosi, discariche e altri manufatti che creino molestia.

IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ E DEI DIRITTI DELLA PERSONA

35. al rispetto della propria dignità, intimità e pudore

36. ad essere trattato con cortesia e umanità, senza arroganza

37. a non essere chiamato con il tu o con il nome della malattia

38. alla segretezza sul motivo del ricovero e sulle dichiarazioni rese ad operatori sanitari, la segretezza della propria cartella clinica nei confronti di persone estranee al servizio

39. a mantenere il proprio vestiario e a non usare il pigiama se non strettamente necessario

40. ad avere bagni provvisti di chiusura

41. ad avere box, divisioni, paraventi, ecc. per garantire la privacy durante le visite mediche e le terapie

42. ad avere aree per potersi cambiare privatamente

43. ad avere riconosciuta una effettiva parità per quanto riguarda differenze di sesso, cultura, condizione economica, età, lingua, nazionalità, religione

44. ad avere il rispetto per la propria fede e alla assistenza religiosa, se richiesta

45. a non essere ingiuriati e insultati o ricevere trattamenti spiacevoli da parte degli operatori in seguito a qualche azione compiuta o per qualche omissione

46. per il malato detenuto, di avere tutta l’assistenza possibile e l’attuazione della carta dei diritti del malato.

LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI DEBOLI

47. ad avere assistenza adeguata per il malato non autosufficiente, in particolare per l’anziano (per mangiare, andare in bagno, curare l’igiene personale, deambulare, ecc.) sia da parte del personale infermieristico che dai parenti

48. a vedere riconosciuti i propri diritti per il degente handicappato (in particolare quello alla cura a alla riabilitazione) e la possibilità di usufruire di sedie a rotelle e altro per gli spostamenti

49. per il malato anziano a non subire il ricovero per richiesta dei parenti quando non è necessario

50. al riconoscimento per la donna degente, della propria soggettività culturale e psicofisica, alla libera scelta dei valori (aborto, ecc.)

51. per l’alcolista, ad avere una adeguata assistenza senza discriminazioni

52. alla possibilità, per il malato tossicodipendente, di usufruire senza discriminazioni di adeguato ricovero per terapie disintossicanti; ad avere informazioni sull’assunzione di sostanze stupefacenti e a ricevere cure in comunità terapeutiche

53. per l’emodializzato, a essere curato in reparti adeguati e all’assistenza da parte di personale appositamente formato; a cure gratuite domiciliari; all’essere messo in contatto con centri di trapianto nazionali e regionali

54. per il malato di AIDS, a essere curato, a non subire discriminazioni e ad avere personale specializzato

55. per il malato con disturbi mentali, al rispetto della dignità; alla libertà di movimento di relazione e alla libera scelta del terapeuta, delle cure e del luogo di ricovero.

L’INFORMAZIONE

56. ad avere preventivamente informazioni corrette, chiare ed esaustive sulla diagnosi, sulla cura della propria malattia, sulla durata e sui possibili disagi, fastidi e pericoli connessi

57. a dare la propria autorizzazione alle sperimentazioni relative ai farmaci, terapie, ecc. dopo una accurata informazione

58. ad avere a disposizione una cartella clinica chiara, leggibile e contenente tutte le informazioni indispensabili sul soggetto, la malattia, ecc. e, una volta dimessi, a ottenere subito la cartella clinica

59. a fornire informazioni agli operatori circa la propria malattia, eventuali sintomi, il proprio stato di salute, ecc.

60. ad avere informazioni sulla struttura ospedaliera e sui servizi sanitari (orari, dislocazione, ecc.) e sulla loro accessibilità

61. a potere identificare il personale che dovrebbe essere dotato di cartellini di riconoscimento con nome e qualifica

62. a conoscere gli onorari dei medici ospedalieri che svolgono attività interna libero-professionale.

LA SALVAGUARDIA DEI RITMI DI VITA DEL CITTADINO

63. al rispetto dei ritmi e orari della vita quotidiana, come gli orari di sveglia, dei pasti, delle relazioni sociali, dello svago, ecc.

64. ad avere a disposizione sale di incontro e di ricreazione adeguatamente allestite

65. a non essere costretto a rimanere a letto senza giustificato motivo

66. ad avere la disponibilità di telefoni

67. a orari di visita adeguati alle esigenze familiari e di lavoro

68. a usufruire di un servizio di segretariato per l’espletamento di pratiche personali ed urgenti (ritiro di pensioni, pagamento delle bollette, ecc.)

69. ad avere sale di attesa per parenti o per coloro che attendono per le visite, gli esami, le terapie, ecc.

70. ad una adeguata presenza di servizi quali barbiere o parrucchiere, spaccio, bar, giornalaio-libreria.

IL COMFORT

71. a vedere rispettate elementari norme igieniche relative ai bagni e alle docce, ai pavimenti, alle lenzuola e alle stoviglie, senza la presenza di scarafaggi, insetti, ecc. e alla presenza di strumenti di lotta alle infezioni

72. a non essere collocato in corridoi o locali superaffollati o con brandine e ad avere, nella stanza di degenza, almeno una finestra verso l’esterno

73. ad avere un posto letto confortevole (coperte, cuscini, lenzuola senza rattoppi, materassi di buona qualità, materiale antidecubito, ecc.)

74. ad avere a disposizione posate, piatti, tovaglie e tovaglioli e acqua potabile e strutture e luoghi propri dove mangiare

75. ad avere spazi per gli oggetti personali (mobiletto, armadietti o anta di un armadio, ecc.) e un adeguato arredamento della stanza (cestino dei rifiuti, sedia, scrittoio o tavolino, ecc.)

76. a un riposo tranquillo, notturno e diurno, anche durante l’esecuzione delle terapie

77. all’igiene dei luoghi di soggiorno e delle stanze da letto, a che siano prive di topi, scarafaggi e altri animali, cumuli di polvere, strumenti usati quali pappagalli o padelle, biancheria sporca, ecc. e a un efficace servizio di raccolta di rifiuti

78. a usufruire di servizi igienici funzionanti e in un numero sufficiente, tali da consentire a tutti una adeguata igiene personale, dotati di acqua calda corrente e provvisti degli accessori indispensabili (docce, bidet, vasche, lavandini, specchi, carta igienica, scopini, copriwater, tavolette asciugamani a getto di aria, mensole, tappeti antisdrucciolo, ecc.)

79. al rifacimento quotidiano dei letti e al cambio delle lenzuola almeno una volta ogni quattro giorni

80. ad avere diete e nutrizione variata, di buona qualità, igienicamente sicura e adeguata alla propria malattia.

LA TUTELA DEI DIRITTI

81. a vedere riconosciuto il danno subito e al risarcimento senza lunghe attese e costose procedure

82. ad avere propri rappresentanti in ospedale (es. centri per i diritti del malato) e ad essere tutelati da essi nei confronti del personale e della amministrazione

83. ad avere l’assistenza necessaria in caso di sciopero e all’avviso preventivo

84. a partecipare, tramite propri rappresentanti, alla contrattazione collettiva con i sindacati, lo stato, ecc.

LA TUTELA DEL PARTO

85. per la donna partoriente, alla riservatezza e al riconoscimento della propria dignità

86. a vivere il parto, per la donna, come un evento fisiologico e non patologico

87. a usufruire di tecniche di parto aggiornate e ad almeno a due esami ecografici nel periodo di gravidanza

88. per la donna partoriente, a fruire della presenza di almeno una persona di sua fiducia

89. a che la madre sia insieme al bambino sin dalla nascita.

L’ACCOGLIENZA DEL BAMBINO MALATO

90. a mantenere, per il bambino degente, la vita di relazione; almeno un familiare vicino (con possibilità usufruire delle strutture di servizio) e la possibilità di attività ricreative;

91. del bambino ad avere collegamenti con la scuola se si tratta di lunga degenza;

92. del bambino a non essere ricoverato se non in caso di necessità diagnostica;

93. del bambino ad avere le protesi necessarie con sollecitudine;

94. del bambino ad essere assistito da personale competente soprattutto per quanto riguarda l’ambito dei rapporti e la psicologia infantile e a non essere trattato con mezzi di contenzione;

95. per i bambini talassemici, ad avere un ambiente sano e spazioso; ad avere un centro di diagnosi e cura specializzato e ad avere trasfusioni regolari e con sangue fresco e controllato.

IL RISPETTO DELLA MORTE

96. ad una morte umana e dignitosa, essendo aiutato dal personale con un comportamento corrispondente anche nei confronti dei parenti;

97. dei parenti del defunto di riavere le spoglie il più presto possibile;

98. a che le salme non vengano abbandonate in luoghi impropri;

99. a trascorrere, per il degente morente, le ultime ore di vita con il conforto dei familiari, parenti e amici;

100. a disporre di spazi appositi, a non essere abbandonati e ad avere assistenza adeguata e dignitosa per i malati in fase terminale.

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