Consumatori Veneto

Il portale d'informazione e dei servizi per la tutela dei Consumatori e degli Utenti del Veneto

Misure di Protezione dei Dati

Chi effettua un trattamento di dati personali è obbligato a predisporre tutte le cautele necessarie a minimizzare i rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso o trattamento non consentito degli stessi, ovvero di trattamento non conforme alle finalità dichiarate.

 

Gli obblighi di sicurezza variano in ragione della natura del trattamento e della tipologia dei dati. Il Codice in materia di protezione dei dati personali impone in ogni caso ai titolari di qualsivoglia trattamento l’adozione di misure minime di sicurezza, e precisamente:

- se il trattamento viene effettuato con strumenti elettronici:

a. verifica ed autenticazione degli accessi ai dati, con adozione di un sistema di autorizzazione al trattamento

b. periodica individuazione dei limiti del trattamento consentito ai soggetti che utilizzano abitualmente gli strumenti elettronici

c. protezione dei supporti informatici da trattamenti illeciti, da programmi o accessi non consentiti

d. predisposizione e custodia di copia di sicurezza dei dati, adozione di misure di ripristino dei dati e dei sistemi

e. tenuta di un documento programmatico sulla sicurezza (contenente l’elenco dei trattamenti di dati personali effettuati, la distribuzione delle responsabilità e dei compiti relativi al trattamento, l’analisi dei rischi che incombono sui dati trattati, le misure di sicurezza adottate e programmate, le procedure ed i criteri adottati per il ripristino dei dati in caso di danneggiamento o inaffidabilità della base dati)

- se il trattamento non viene effettuato con strumenti elettronici

periodica individuazione dei limiti del trattamento consentito ai soggetti incaricati del trattamento dei dati

previsione di idonee misure di custodia di atti e documenti affidati agli incaricati del trattamento

adozioni di misure di verifica e selezione degli accessi agli atti contenenti dati sensibili

 

Le predette misure minime di sicurezza debbono attenersi ad un disciplinare tecnico allegato al Codice per la protezione dei dati personali e periodicamente aggiornato. L’omissione delle misure minime di sicurezza costituisce illecito penale, sanzionato con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro; il Codice prevede che all’autore del reato sia impartita la prescrizione di un termine per la regolarizzazione delle misure: laddove questi vi provveda, è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato.

UNIONCAMERE DEL VENETO

Parco Scientifico Tecnologico - Edificio Lybra - Ingresso Vega 1
Via delle Industrie 19/d 30175 Marghera (VE)
tel. 041 0999311 fax 041 0999303