La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce, all’art. 32, la “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Per provvedere alla tutela della salute La Repubblica ha istituito il servizio sanitario nazionale “costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio” (art. 1 co. 3 legge n. 833 del 23.12.1978).
Secondo la giurisprudenza, l’art. 32 della Costituzione attribuisce agli individui un diritto soggettivo esercitabile non solo nei confronti degli altri individui, ma anche nei confronti dello Stato (così si è testualmente espresso il Tribunale di Venezia nell’ordinanza del 4.3.2002, con la quale ha ritenuto di poter ordinare all’azienda sanitaria locale di fornire gratuitamente ed in via d’urgenza un farmaco non inserito nella fascia “A” dei farmaci essenziali e gratuiti, ma risultante l’unico idoneo ad attenuare le sofferenze quotidiane del paziente giudicato clinicamente inguaribile).
La tutela della salute è affermato quale diritto fondamentale anche dall’art. 2 del Codice del Consumo, che prevede altresì il diritto del consumatore all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
La salute è diritto fondamentale, ma anche indisponibile, sicché non può soffrire di alcuna limitazione né alcun individuo può rinunciarvi; in tal senso l’art. 5 del codice civile fa espresso divieto degli atti di disposizione del proprio corpo.
L’indisponibilità del diritto non comporta, però, l’esistenza di un dovere degli individui di curarsi quale principio di ordine pubblico (così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21748 del 16.10.2007); l’ordinamento riconosce piuttosto un diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari, che viene ricondotto alla previsione generale dell’art. 2 della Costituzione e, più pragmaticamente, al principio di libertà di autodeterminarsi riconosciuto all’individuo dall’art. 13 della Costituzione (che include, secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 21748 del 16.10.2007 – il diritto alla autodeterminazione terapeutica). Già l’art. 32 della Costituzione prevede, invero, che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
La menzionata libertà di autodeterminazione terapeutica si esplica non solo nella libertà di scegliere il medico, il luogo di cura e la terapia (si veda l’art. 33 della legge 833 del 23.12.1978), ma anche nella libertà di decidere se curarsi o meno.
A tal fine viene in rilevo il diritto degli individui ad essere compiutamente informati sulle proprie condizioni di salute e sul trattamento sanitario che viene loro proposto o al quale vengono sottoposti.
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