Il trattamento sanitario, anche se svolto nell’interesse del paziente, non è lecito se manca il suo consenso.
Siffatta carenza in presenza di un trattamento terapeutico integra violazione degli articoli 32 comma 2 e 13 della Costituzione (il quale ultimo sancisce l’inviolabilità della libertà personale e dunque la libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) nonché dell’art. 33 della legge n. 833 del 23.12.1978 (Istituzione del servizio Sanitario Nazionale), che prevede la volontarietà di accertamenti e trattamenti sanitari, ma anche dell’art. 1337 C.c., che include nell’obbligo di buona fede il dovere di informare sulle circostanze necessarie a prendere una consapevole decisione.
Un intervento o la somministrazione di un farmaco senza il consenso del paziente possono inoltre costituire reato.
Poiché il consenso non è effettivamente tale in assenza di consapevolezza, la sua necessità presuppone il diritto di informazione del paziente e, specularmente, l’obbligo informativo gravante sulle strutture sanitarie e sul personale medico.
La giurisprudenza si è pronunciata sul contenuto dell’informazione cui i pazienti hanno diritto, precisando che deve avere ad oggetto la natura dell’intervento, la portata ed estensione dei suoi risultati, le possibilità e probabilità dei risultati conseguibili (così Cassazione Civile, sentenza n. 5444 del 14.3.2006), e che “non può essere in alcun modo generica ed omnicomprensiva, ma deve riguardare le singole fasi dell’intervento; in particolare per ognuna di esse il dovere di informazione concerne le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi prevedibili, con esclusione solamente degli esiti anomali per evitare che il paziente sia indotto al rifiuto delle cure per il timore di eventi infausti di remota verificazione, in modo da porre il paziente nelle condizioni di decidere sull’opportunità di procedervi o meno, attraverso la personale valutazione del bilanciamento di vantaggi e rischi. Per di più laddove le prestazioni mediche abbiano carattere estetico il dovere di informazione assume un contenuto più ampio del normale in quanto deve essere esteso alla possibilità di conseguire un miglioramento effettivo dell’aspetto fisico; al contrario (è intuitivo che) la assoluta necessità dell’intervento medico può comportare un diverso e minore livello di informazione” (in tal senso, espressamente, il Tribunale di Bologna con sentenza del 30.12.2004).
Ottenuta l’informazione, il paziente può esprimere il consenso, o il dissenso, ad una prestazione medica.
La Corte di Cassazione spiega che “il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, … ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla” (sentenza n. 21748 del 16.10.2007).
Il paziente ha dunque diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche quando tale rifiuto possa causarne la morte; tuttavia, il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non è perciò sufficiente una generica manifestazione di dissenso alle cure formulata prima della malattia, ma è necessario che il dissenso sia manifestato dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure (così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23676 del 15.9.2008, con la quale ha ritenuto non valido quale dissenso un cartellino rinvenuto addosso ad un paziente, testimone di Geova, incosciente al momento del ricovero, che recava l’indicazione “niente sangue”).
Non è necessario il consenso del paziente allorché sia disposto un trattamento sanitario obbligatorio, disciplinato dalla legge 13 maggio 1978 n. 180, che lo consente su provvedimento dell’Autorità solo se ricorrono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere (in tal senso Cassazione civile, sentenza n. 16803 del 20.6.2008).
Nemmeno è necessario il consenso del paziente allorché sussista uno stato di necessità, ovvero (ai sensi dell’art. 54 del codice penale), l’esigenza di salvarlo dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e sempre che l’intervento sia proporzionato al pericolo. Non viola pertanto la libertà di autodeterminazione del paziente il trattamento sanitario necessario ed indifferibile, eseguito nel rispetto delle regole scientifiche, reso a beneficio del paziente che non sia in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso.
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