Il rapporto che si instaura tra struttura medica (es. clinica, ente ospedaliero, azienda sanitaria pubblici o privati) e paziente ha natura contrattuale.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la richiesta di assistenza da parte di un paziente e la sua accettazione ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un atipico ed autonomo contratto a prestazioni corrispettive (così si è espressa, tra le altre la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 16.10.2008).
Più precisamente, la struttura medica assume, nei confronti del paziente che ad essa accede, l’obbligazione di prestare “assistenza sanitaria”.
Tale obbligazione si articola in una serie di prestazioni, che vanno dalla messa a disposizione di personale medico e paramedico, all’apprestamento di medicinali e di mezzi di cura, fino all’ospitalità: ingloba comunque, oltre alla prestazione medica strettamente intesa (diagnosi e cura), una seria di ulteriori obblighi di protezione ed accessori (così si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Monza con sentenza del 25.11.2008, la quale ha deciso la fattispecie di un paziente che, dopo aver subito un intervento chirurgico finalizzato alla riduzione di una frattura, aveva patito disturbi neurologici a causa della mancata protezione di un nervo non interessato dall’operazione).
La più recente ed autorevole giurisprudenza definisce pertanto il contratto di assistenza sanitaria quale tipico “contratto di protezione” (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 29792 del 11.11.2008).
Il Codice civile prevede che il soggetto il quale non esegue esattamente la prestazione cui è obbligato è tenuto al risarcimento del danno (art. 1218 C.c.).
L’esecuzione di una prestazione contrattuale può dirsi “esatta” solo allorché nell’adempimento sia usata diligenza (art. 1176 C.c.). Peraltro, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale (quale quella medica), la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 comma 2 C.c.): ne discende che la struttura medica deve adempiere le prestazioni cui è obbligata con diligenza qualificata ovvero secondo i canoni di scienza e coscienza che è ragionevole attendersi (non da un qualunque cittadino ma) da chi esercita la professione medica.
Così, se il paziente non riceve dalla struttura medica un’assistenza parametrata a canoni di diligenza qualificata, può chiedere ed ottenere dalla struttura sanitaria (e dal medico) il risarcimento dei danni che abbia conseguentemente patito.
La responsabilità professionale è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà (tali sono in via esemplificativa i problemi che trascendono la preparazione media, o non sono ancora risolti dalla scienza, ovvero sono ancora dibattuti quanto ai metodi da adottare). Si badi che tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all’imperizia (dunque all’impreparazione tecnica o teorica), non all’imprudenza (che caratterizza un comportamento superficiale o rischioso) ed alla negligenza (che sottende l’inosservanza di regole tecniche conosciute): ciò significa che risponde anche per colpa lieve la struttura (o il singolo professionista) che nell’esecuzione di un intervento o di una terapia medica provochi un danno per omissione di diligenza (in tal senso si è espressa la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 26.06.1997).
La prestazione dell’assistenza medica, peraltro, è indubbiamente connotata da elevato grado di imprevedibilità; ciò impone alla struttura ospedaliera che si disponga ad assumere l’obbligo di prestare assistenza sanitaria in casi o patologie specifici (si pensi ad es. agli ospedali con reparti specializzati) di garantire l’adeguatezza dei mezzi disponibili anche con un’adeguata presenza del personale eventualmente necessario per le emergenze (così si è pronunciato il Tribunale di Marsala, con sentenza del 20.2.2008).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente delle condotte dolose o colpose del personale medico di cui si avvale, indipendentemente dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato: ciò ai sensi dell’art. 1228 C.c., secondo il quale il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (si veda Corte di Appello di Roma, sentenza del 2.12.2008); pertanto la struttura sanitaria risponderà “della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (così si è pronunciato il Tribunale di Milano, con sentenza del 17.6.2009)
Il paziente che voglia ottenere il risarcimento di danni provocatigli dall’inesatta prestazione di assistenza sanitaria, ha l’onere della prova:
a) della fonte negoziale o legale del suo diritto (dunque deve dimostrare di essersi rivolto alla struttura sanitaria o al medico),
b) del danno (ovvero di aver patito un aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie a seguito della prestazione medica),
c) del nesso di causalità logica tra l’evento dannoso e l’azione o l’omissione del medico; tale collegamento può essere generalmente dimostrato per presunzioni e mediante prova di fatti secondari, quali ad esempio il peggioramento dello stato di salute o l’esito infausto dell’operazione (così Tribunale di Modena, sentenza del 28.05.2008); la sussistenza del nesso va provata avvalendosi di parametri di probabilità logica (come definiti dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 30328 del 10.7.2002), non essendo invece necessaria una certezza assoluta, spesso insussistente o indimostrabile.
Spetta invece alla struttura sanitaria, ove voglia ottenere il rigetto della richiesta risarcitoria, l’onere di provare l’esatto adempimento cioè di fornire la prova contraria di aver eseguito con diligenza la prestazione dovuta e che l’esito pregiudizievole è stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile o comunque inevitabile secondo l’ordinaria diligenza professionale oppure dalla preesistenza di una particolare condizione fisica del paziente non accertata né potuta accertare usando il menzionato criterio della diligenza professionale (così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12362 del 24.05.2006).
I danni risarcibili in caso di responsabilità medica si distinguono secondo il sistema bipolare previsto dall’ordinamento.
Risarcibili sono, innanzitutto, i danni patrimoniali, ovvero i pregiudizi che incidono la sfera economica del paziente (es. l’impossibilità di lavorare e percepire lo stipendio).
Risarcibili sono, altresì, i danni non patrimoniali. La più recente giurisprudenza è approdata ad una definizione unitaria di danno non patrimoniale che, per quanto concerne la lesione del diritto alla salute, può ricondursi alla nozione di danno biologico espressa dagli articoli 138 e 139 del D.lgs n. 209 del 2005: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il danno biologico ha dunque “portata tendenzialmente omnicomprensiva” ed incorpora le diverse “voci” – valorizzabili solo a fini descrittivi e non individuatrici di autonome fattispecie di danno – di danno morale, danno estetico, danno alla vita di relazione o esistenziale (così hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26972 del 11.11.2008).
Vertendosi di danni conseguenti a responsabilità contrattuale (o da contatto sociale), la quantificazione dei danni risarcibili sconterà l’applicazione delle disposizioni degli articoli 1223 e 1225 del C.c., secondo il quale ultimo fuori dei casi di dolo il risarcimento dovrà limitarsi al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l’obbligazione è sorta. Si applicherà peraltro anche la tutela prevista dall’art. 1229 C.c., che sancisce la nullità degli eventuali patti di esclusione od esonero della responsabilità risarcitoria nei casi di dolo e colpa grave.
Inoltre, alla responsabilità dell’ente ospedaliero e del medico si applicheranno i principi della responsabilità contrattuale anche per quanto concerne il termine di prescrizione del diritto al risarcimento: vige in materia il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c..
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