Consumatori Veneto

Il portale d'informazione e dei servizi per la tutela dei Consumatori e degli Utenti del Veneto

La responsabilità degli operatori sanitari

Medici e paramedici sono suscettibili di incorrere in responsabilità di diversa natura, ovvero civile, penale, amministrativa, deontologica.

Responsabilità civile

Le argomentazioni svolte nell’ambito della trattazione della responsabilità della struttura sanitaria valgono anche per quanto concerne il ruolo e la responsabilità dei professionisti che svolgono attività sanitarie.

In particolare, i medici che prestano assistenza sanitaria privatamente su richiesta di un paziente, concludono un contratto di prestazione d’opera intellettuale che li obbliga ad una prestazione di mezzi, ovvero ad assistere il paziente secondo diligente applicazione delle regole scientifiche che devono o dovrebbero conoscere.

La giurisprudenza di legittimità ha invero rilevato che i medici possono assumere non solo un’obbligazione di mezzi, ma anche di risultato, “da intendersi quest’ultimo non come un dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie” (così si è espressa la Cassazione Civile, con sentenza n. 10014 del 25.11.1994).

Il medico dipendente di un ente ospedaliero assume anch’esso una obbligazione di natura contrattuale, fondata sul “contatto sociale”, ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata quale fonte si un “rapporto contrattuale di fatto”. Ciò vale anche nel caso in cui il medico che presta assistenza al paziente non sia da questi scelto.

La responsabilità contrattuale dei medici concorre con quella della struttura medica – alla cui trattazione si rimanda – ed è assoggettata alla medesima disciplina (si veda al riguardo la sentenza del Tribunale di Milano del 19.2.2001).

Peraltro, “la responsabilità e i doveri del medico non riguardano solo l’attività propria e dell’eventuale “équipe” che a lui risponda, ma si estende allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attività, e si traduce in un ulteriore dovere di informazione del paziente” sicché  “l’omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave, della quale il medico risponderà in  concorso con l’ospedale sul piano della responsabilità civile, quindi del risarcimento del danno, ed eventualmente anche sul piano professionale, deontologico – disciplinare” (così, testualmente, Cassazione Civile, sentenza n. 6318 del 16.5.2000).

Responsabilità penale

Il medico che presti assistenza sanitaria non adeguata può incorrere in responsabilità penale, allorché la sua condotta integri un reato previsto dal Codice penale ovvero da leggi speciali.

Le fattispecie di rilievo penale riscontrabili nell’esercizio della professione medica possono essere, in via esemplificativa, le seguenti: abusivo esercizio della professione (art. 348 c.p.), omissione di referto (365 c.p. e 334 c.p.), falsità ideologica (479 c.p.) o falsità ideologica in certificati (481 c.p.), lesioni personali (582 c.p. o 590 c.p.), omicidio colposo (589 c.p.),rivelazione di segreto d’ufficio o professionale (326 o 622 c.p.),  violenza privata (610 c.p.), comparaggio (artt. 170 e ss. del R.D. n. 1265 del 27.7.1934),

In ambito penale, il medico può rispondere per le proprie azioni od omissioni non solo se trasgredisce volontariamente alle norme (dolo), ma anche per negligenza, imprudenza o imperizia (cd. colpa generica) o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Anche in ambito penale è riconosciuta al personale sanitario una posizione di garanzia e protezione nei confronti del paziente, che impone l’adozione di particolari cautele (si veda al riguardo Cassazione penale, sentenza n. 48292 del 27.11.2008).

Invero la valutazione della responsabilità del medico ha in ambito penale connotati diversi rispetto a quelli evidenziati per i rapporti privatistici: ciò da un lato per l’applicazione dei principi di garanzia propri del diritto penale, d’altro lato per l’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di settore, che ai fini di ritenere la sussistenza di causalità tra la condotta del medico e l’evento lesivo ricerca “ l’alta credibilità razionale o probabilità logica richieste ai fini della certezza penale” (Cassazione penale, sentenza n. 11969 del 16.02.2005), ovvero richiede che la “condotta contestata costituisca di per sé, in termini di “alto grado di credibilità razionale”, “condicio sine qua non” del verificarsi dell’evento che, con l’adozione di tecniche consigliate dalla letteratura medica, non si sarebbe verificato”. (Cassazione penale, sentenza n. 10212 del 21.12.2004).

La Cassazione ha anche precisato che il parametro individuato in sede civile dall’art. 2236 c.c. (secondo il quale se il caso presenta particolari difficoltà il professionista risponde solo per dolo o colpa grave) può essere utilizzato anche in sede penale quando il medico “debba risolvere problemi diagnostici e terapeutici in presenza di quadro patologico complesso e passibile di diversificati esiti, nonché della necessità di agire con urgenza… al contrario, quando non si presenti una situazione emergenziale, ovvero quando il caso non implichi problemi di particolare difficoltà, così come quando venga in rilievo la negligenza o imprudenza, i canoni valutativi della condotta colposa non possono essere che quelli ordinariamente adottati nel campo della responsabilità penale per la causazione di danni alla vita o all’integrità fisica delle persone, con la particolarità che il medico deve sempre attenersi alla regola della massima diligenza e prudenza” (così Cassazione penale, sentenza n. 1693 del 1997).

La giurisprudenza ha poi avuto modo di valorizzare la necessità del consenso del paziente al trattamento terapeutico, escludendo che “dall’intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido possa di norma farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie ovvero, in caso di esito letale, a titolo di omicidio preterintenzionale, in quanto il sanitario si trova ad agire, magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente incompatibile con il dolo delle lesioni” (Cassazione penale, sent. n. 37077 del 24.6.2008).

Per altro verso, si è affermato che il consenso informato prestato dal paziente non vale ad esonerare il medico da responsabilità in caso di esito infausto del suo intervento, poiché comunque l’esercente la professione sanitaria ha il potere ed il dovere giuridico di tutelare la salute e la vita del paziente e di impedire gli eventi letali o lesivi (in tal senso si è pronunciata Cassazione penale, sentenza n. 11335 del 16.1.08).

Non solo: il medico che “in assenza di necessità ed urgenza terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento e comunque di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, irrilevante essendo sotto il profilo psichico la finalità pur sempre curativa della sua condotta, sicché egli risponde del reato di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni derivi la morte“ (così si è espressa la Cassazione penale nella sentenza n. 5639 del 21.4.1992).

Laddove poi il medico operi non da solo, ma nel’ambito di un’équipe, vigere il cosiddetto principio del ‘controllo incrociato’, in virtù del quale ogni sanitario che intervenga ha il dovere di controllare l’operato dei colleghi per verificare la diligenza e la prudenza delle rispettive condotte, sicché ciascuno dei soggetti che intervengono nel prestare assistenza sanitaria risponde di un evento illecito non solo per non aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili commessi dagli altri intervenuti nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento. (si veda Cassazione penale sentenza n. 41317 del 11.10.2007)

Così, “dell’errore nella conta dei ferri chirurgici a opera dell’infermiere cosiddetto ferrista sono chiamati a rispondere anche i medici componenti dell’équipe chirurgica, sulla base del principio in forza del quale il medico, qualora si avvalga di paramedici ai quali sia materialmente affidata l’esecuzione di un compito, conserva sull’attività degli ausiliari intatto il dovere di vigilanza” (Cassazione penale n. 18568 del 26.1.2005).

E ancora: “sussiste la responsabilità per colpa professionale del personale medico e paramedico, qualora si ometta di assicurare la dovuta protezione nei confronti di un paziente nella fase post-operatoria, indipendentemente dal fatto che siano stati rispettati il proprio turno di lavoro e le regole che presiedono agli obblighi contrattuali, in quanto ogni operatore di una struttura sanitaria è portatore di una posizione di garanzia verso il paziente, la cui salute va tutelata contro un qualunque pericolo che ne minacci l’integrità”.; così pronunciandosi con sentenza n. 9739 del 1.12.2004,, la Cassazione penale ha affermato la  responsabilità per la morte del paziente non solo del medico-chirurgo che, dopo avere eseguito un’operazione chirurgica, lo abbia affidato nelle mani di personale paramedico non in grado di fornire idonea assistenza post-operatoria, ma anche del medico di guardia che abbia omesso di informarsi sulla presenza di pazienti in situazioni di emergenza, ed infine altresì del personale infermieristico “per non avere raccolto durante la notte le richieste allarmate di intervento da parte dei familiari del paziente”.

Responsabilità amministrativa

Si tratta di responsabilità che non attiene al rapporto medico-paziente, ma che opera sul piano dei rapporti tra il medico e la pubblica amministrazione di cui sia dipendente.

Se la condotta del medico causa danni alla pubblica amministrazione (es. a seguito di condanna di una struttura sanitaria pubblica nell’ambito di una causa promossa da un paziente), questa può chiederne risarcimento al medico.

In particolare, ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 3 del 10.1.1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato – applicabile ai dipendenti delle Unità sanitarie locali giusto art. 28 del DPR n. 761 del 20.12.1979)L’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.

L’amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo”. “È danno ingiusto, agli effetti previsti dall’art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave”.

La responsabilità amministrativa del medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica ricade nella giurisdizione della Corte dei conti la quale ha avuto modo di precisare che “il giudizio civile di risarcimento e quello di responsabilità amministrativa, per danni conseguiti all’attività sanitaria, si muovono su piani distinti, sia perché finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente diversi, sia perché si differenziano sotto i parametri normativi di riferimento: in particolare, mentre nel processo civile la colpa dei medici viene richiesta in grado elevato solo quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236, c.c.), e, quindi, per l’imperizia e non anche per la valutazione della prudenza e della diligenza per le quali è sufficiente la colpa lieve (art. 1176, c.c.), nel giudizio di responsabilità amministrativa è sempre richiesta la colpa grave non solo per l’imperizia, ma anche per l’imprudenza e la negligenza” (Corte dei Conti, sentenza n. 601 del 10.11.2004”.

Responsabilità deontologica

Le diverse categorie professionali, tramite le rispettive associazioni, si sono dotate proprie regole di condotta, raccolte nei rispettivi Codici deontologici.

Il Ministero della Salute rende consultabili i Codici deontologici d’interesse sul proprio sito internet ed all’indirizzo http://www.ministerosalute.it/ecm/presentazione/presentazione.jsp?sez=codi.

La violazione delle norme deontologiche da un lato può ritenersi sintomatica della violazione dell’obbligo di diligenza e quindi dare luogo ad inadempimento contrattuale ed eventuale responsabilità civilistica e risarcitoria, d’altro lato può comportare l’applicazione di sanzioni di disciplinari, di graduata gravità, da parte dei competenti Ordini professionali.

UNIONCAMERE DEL VENETO

Parco Scientifico Tecnologico - Edificio Lybra - Ingresso Vega 1
Via delle Industrie 19/d 30175 Marghera (VE)
tel. 041 0999311 fax 041 0999303