Il Codice del Consumo si pone inoltre l’obiettivo di garantire che il processo volitivo che induce i consumatori alle scelte di consumo si svolga in modo corretto e consapevole.
Per realizzare tale obiettivo, ovvero per consentire che i consumatori operino sul mercato in modo consapevole, la normativa prevede innanzitutto ed in via generale l’obbligo di informare i consumatori circa la sicurezza, quindi l’eventuale pericolosità, la composizione ed alla qualità dei prodotti o servizi pubblicizzati e commercializzati sul mercato.
Va da sé che le informazioni dirette ai consumatori devono poter essere da questi comprese: pertanto, devono essere presentate in modo chiaro ed accessibile; in primo luogo, le informazioni ed indicazioni obbligatorie devono essere rese, perlomeno, nella lingua nazionale.
Il Codice dispone poi che, nel momento in cui un prodotto è posto in vendita, esso rechi necessariamente le seguenti indicazioni:
a) il nome del prodotto previsto dalla legge, o quello riconosciuto in base ad usi e consuetudini;
b) il nome del produttore, o il marchio da lui utilizzato per contrassegnare i prodotti; se il produttore è extracomunitario, deve comparire il nome del soggetto che ha importato il prodotto nell’Unione Europea;
c) se il prodotto proviene da Stato non membro dell’Unione Europea, deve recare l’indicazione del Paese d’origine;
d) l’eventuale contenuto di sostanze o materiali, individuati dalla legge, che possano essere rilasciati e cagionare pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, nel normale utilizzo, o in fase di conservazione o smaltimento;
e)i materiali impiegati per la produzione e le procedure di lavorazione, se peculiari e determinanti per consentire al consumatore di apprezzare la qualità e gli elementi distintivi del prodotto;
f) le istruzioni di funzionamento, nonché quelle ulteriori relative al modo d’uso del prodotto ed alle relative precauzioni, se utili per il suo utilizzo in sicurezza; tali istruzioni, oltre che sugli imballaggi o sulle etichette, su altra documentazione fornita in accompagnamento (il classico foglio o libretto d’istruzioni);
g) il prezzo del prodotto (su cui infra).
I prodotti che non rechino le accennate indicazioni, non possono essere messi in vendita sul territorio nazionale. La violazione di questo divieto di commercializzazione può comportare la nullità del contratto eventualmente concluso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418 del Codice Civile. Poiché secondo l’ordinamento il contratto nullo è inidoneo a produrre effetti nella sfera giuridica delle parti contraenti, chi acquisti un bene non accompagnato dalle informazioni prescritte avrà diritto, a fronte del reso del bene, ad ottenere la restituzione del prezzo eventualmente pagato. La violazione del predetto divieto di commercializzazione, oltre ad inficiare la validità del contratto eventualmente concluso, costituisce fonte di responsabilità amministrativa, comportando l’applicazione di una sanzione pecuniaria, la cui misura concreta sarà determinata tra un minimo ed un massimo previsti dalla legge, in considerazione della gravità dell’infrazione, la quale a sua volta sarà valutata in ragione del prezzo e della quantità del prodotto messo in commercio in violazione del divieto.
Il Codice richiama la normativa generale in tema di sanzioni amministrative, prevedendo peraltro che all’accertamento della violazione del divieto di commercializzazione possano provvedere, su denuncia o d’ufficio, gli agenti di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Sindaco) ed anche gli organi di polizia amministrativa (altri funzionari o pubblici ufficiali espressamente incaricati).Gli agenti accertatori presenteranno il rapporto sulla violazione alla Camera di Commercio del luogo in cui ha sede chi ha messo in vendita il prodotto senza le prescritte indicazioni. La Camera di Commercio provvederà poi ad irrogare la sanzione. La sanzione in esame non si applica alle fattispecie di responsabilità del produttore che costituiscano reato, ovvero specificamente previste e sanzionate dagli artt. 114 e ss. del Codice del Consumo.
Valga precisare che le indicazioni sui prodotti vanno esposte:
- quanto ai beni preconfezionati sulle confezioni ovvero su etichette attaccate al prodotto, in modo evidente e leggibile;
- quanto ai prodotti sfusi ovvero ai prodotti preconfezionati ma generalmente venduti previo frazionamento, anche su di un cartello apposto in modo visibile nei locali dove i prodotti sono esposti.
Il Codice del Consumo si limita a prevedere le indicazioni minime da presentare con la merce messa in vendita, facendo espressamente salve le ulteriori disposizioni al riguardo dettate dal legislatore nazionale o comunitario con riferimento a particolari prodotti.
Meritano di essere richiamati al riguardo:
- le disposizioni dello stesso Codice relative a servizi turistici (art. 82 e ss.), alle multiproprietà (art. 69 e ss.), alla conclusione di contratti a distanza (art. 50 e ss.) alla sicurezza dei prodotti (art. 102 e ss.).
- la normativa dettata in tema di prodotti pericolosi – che precisa quali sostanze debbano considerarsi tali ed impone conseguenti obblighi d’informativa
- il regime della vendita di prodotti alimentari. che disciplina l’etichettatura e prevede requisiti di rintracciabilità e conoscibilità della filiera di produzione, dell’emissione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, della vendita dei prodotti del tabacco
- la regolamentazione delle vendite straordinarie, di fine stagione o di liquidazione o promozionali, per le quali deve essere esibito, oltre al prezzo scontato ed alla percentuale di ribasso, anche il prezzo originario o normale di vendita e delle cd. vendite sottocosto
- la disciplina degli strumenti finanziari, che prescrive l’obbligo di indicare agli investitori la sussistenza di possibili conflitti d’interesse nell’operazione, ed esplicitare eventuali avvertenze in ordine all’inadeguatezza della stessa al profilo di rischio indicato.
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