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Indicazione dei prezzi

Il Codice del Consumo, sul modello della precedente disciplina comunitaria, riserva una disciplina particolare all’obbligo di informare i consumatori circa il prezzo dei prodotti offerti sul mercato. L’obbligo di comunicare il prezzo trova un’applicazione diversificata in ragione della natura del prodotto e delle modalità di commercializzazione.

È perciò opportuno distinguere tra:

- prezzo di vendita, ovvero il prezzo finale del prodotto integro, comprensivo di ogni imposizione fiscale,

- prezzo per unità di misura, ovvero il costo, comprensivo di imposte, di una data quantità del prodotto (es. chilogrammo, litro, metro) secondo i parametri determinati dalla legge nonché tra prodotto venduto:

- sfuso, quindi non confezionato preliminarmente e venduto in quantità determinate dalla specifica richiesta del consumatore,

- al pezzo, in unità non ulteriormente frazionabili,

- al collo, ovvero in unico imballaggio, anche contenente più pezzi

- preconfezionato, quindi posto in un involucro prima di essere commercializzato

Il Codice del Consumo impone ai professionisti l’obbligo di indicare ai consumatori non solo il prezzo di vendita, ma anche il prezzo del prodotto per unità di misura. Ciò al fine di garantire una maggiore trasparenza nel mercato, consentendo al consumatore di comparare i prezzi proposti dai diversi produttori o venditori. 

I prezzi dei prodotti debbono essere esibiti in modo chiaro e comprensibile, e comunque devono essere direttamente visibili e leggibili dal consumatore.

Per i prodotti sfusi, che sono messi in vendita senza essere stati preventivamente confezionati e quindi vengono consegnati ai consumatori secondo le quantità di volta in volta richieste, va naturalmente indicato il solo prezzo per unità di misura (chilogrammo, litro, metro, ecc.).

È invece sufficiente la sola indicazione del prezzo finale di vendita:

- allorché si tratti di prodotti che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi (es. la bottiglia di vino al ristorante)

- per i beni venduti all’asta, gli oggetti d’arte o d’antiquariato (il cui il valore non è determinato dalla sola misura o quantità, ma anche e soprattutto da altri fattori, come, le offerte dei partecipanti all’asta, l’antichità del bene o il prestigio di chi l’ha realizzato)

- per i prodotti venduti sfusi, ovvero secondo la quantità richiesta dal consumatore all’atto dell’acquisto, che siano venduti a pezzo (quando il prezzo è fissato per unità di prodotto) o a collo (ovvero in imballo contenente più pezzi omogenei); la normativa sul tema prevede che possono essere venduti a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità di vendita risulti dalla «Raccolta provinciale degli usi» effettuata dalle camere di commercio, nonché i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei;

- i prodotti che, pur essendo eterogenei (di diversa natura), sono confezionati in unico imballo e così venduti al consumatore (es. i pacchi regalo);

- i prodotti venduti nei distributori automatici;

- i prodotti tra loro diversi, confezionati unitariamente o separati, comunque venduti in un unico imballaggio, che l’acquirente debba mescolare prima del consumo, ivi compresi i prodotti alimentari combinati o da combinare per ottenere la pietanza finale;

- i prodotti alimentari preconfezionati generalmente venduti a pezzo o a collo, ovvero venduti in quantità non superiore a 30 grammi per i dolciumi, o inferiore a 5 grammi o 5 millilitri se di altro genere;

- i prodotti la cui realizzazione abbia richiesto un significativo apporto della fantasia del produttore;

- i gelati venduti a pezzo (es. “pallina” o “snack”) per il consumo immediato o preconfezionati;

- i prodotti non alimentari che non possono essere venduti se non a pezzo o a collo.

La mancata indicazione del prezzo per unità di misura integra un illecito amministrativo e comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria per un minimo di euro 516, ed un massimo di euro 3.098. L’autorità competente all’irrogazione della sanzione è il sindaco del comune nel quale ha avuto luogo l’illecito. Alla stessa autorità perverranno i proventi derivanti dai pagamenti della sanzione.

L’omissione di indicazione del prezzo (finale di vendita o per unità di misura) o la sua scorretta indicazione, possono inoltre integrare una pratica commerciale ingannevole, con la conseguente applicabilità delle procedure inibitorie e delle sanzioni amministrative per tal genere di pratiche previste dallo stesso Codice del Consumo.

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